Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto norme della Regione Abruzzo in materia di trasferimento straordinario di euro 870.000,00 a favore del Consorzio di bonifica interno, finalizzato all'esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro, mediante utilizzo delle risorse del microcredito del PO FSE Abruzzo 2007-2013). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Abruzzo, costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 11, 81, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 31 del 2020, che prevede il trasferimento straordinario di euro 870.000,00 a favore del Consorzio di bonifica interno, finalizzato all'esecuzione di interventi di somma urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei luoghi di lavoro, mediante utilizzo delle risorse del microcredito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Abruzzo 2007-2013. La rinuncia è motivata da modifica di natura satisfattiva della disposizione impugnata, alla quale non è stata data medio tempore applicazione, ad opera dell'art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2021). (Precedenti: O. 232/2020 - mass. n. 43250; O. 216/2020 - mass. n. 42828; O. 215/2020 - mass. 42929; O. 207/2020 - mass. 42353).