Ordinanza 372/1995 (ECLI:IT:COST:1995:372)
Massima numero 21682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 24/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 372/95. REGIONE TOSCANA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI IDROGEOLOGICI E PAESAGGISTICI - INTERVENTI - NECESSITA' DI RILASCIO DI NULLA OSTA, DA PARTE DELL'ENTE PARCO - SOSTITUZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO ALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DELLA LEGGE STATALE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI TALI FATTISPECIE DA QUELLE PENALMENTE RILEVANTI PER LA NORMATIVA STATALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - MANCANZA DI ESSENZIALE ADEMPIMENTO PROCEDURALE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 372/95. REGIONE TOSCANA - AMBIENTE (TUTELA DELL') - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI IDROGEOLOGICI E PAESAGGISTICI - INTERVENTI - NECESSITA' DI RILASCIO DI NULLA OSTA, DA PARTE DELL'ENTE PARCO - SOSTITUZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO ALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DELLA LEGGE STATALE - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DI TALI FATTISPECIE DA QUELLE PENALMENTE RILEVANTI PER LA NORMATIVA STATALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN VIA INCIDENTALE PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - MANCANZA DI ESSENZIALE ADEMPIMENTO PROCEDURALE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per mancanza, ai sensi dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, di un essenziale requisito procedurale, in quanto, nella specie, pur essendo stata denunziata una norma di legge regionale (nel caso, della Regione Toscana) il giudice 'a quo' ha erroneamente notificato l'ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri, invece che al Presidente della Giunta regionale, il quale non ha avuto cosi' modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte. - O. 202/1983. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Manifesta inammissibilita' della questione per mancanza, ai sensi dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, di un essenziale requisito procedurale, in quanto, nella specie, pur essendo stata denunziata una norma di legge regionale (nel caso, della Regione Toscana) il giudice 'a quo' ha erroneamente notificato l'ordinanza di rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri, invece che al Presidente della Giunta regionale, il quale non ha avuto cosi' modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte. - O. 202/1983. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 0
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23