Sentenza 373/1995 (ECLI:IT:COST:1995:373)
Massima numero 22323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 373/95 A. SANITA' PUBBLICA - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - REQUISITI E PROCEDIMENTI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI E DEI COMMISSARI STRAORDINARI, LA CONFERMA O COSTITUZIONE DEI COLLEGI DEI REVISORI ECC. - LEGGE STATALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LE DISPOSIZIONI CENSURATE INCIDESSERO NON SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, COME SOSTENUTO NEL RICORSO, MA SU MATERIA ATTRIBUITA ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - REIEZIONE.
SENT. 373/95 A. SANITA' PUBBLICA - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - REQUISITI E PROCEDIMENTI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI E DEI COMMISSARI STRAORDINARI, LA CONFERMA O COSTITUZIONE DEI COLLEGI DEI REVISORI ECC. - LEGGE STATALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LE DISPOSIZIONI CENSURATE INCIDESSERO NON SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA, COME SOSTENUTO NEL RICORSO, MA SU MATERIA ATTRIBUITA ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - REIEZIONE.
Testo
Le disposizioni, in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali, dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) impugnate con ricorso della Provincia di Bolzano per violazione dei limiti statutari all'esercizio della potesta' legislativa statale nelle materie di competenza regionale o provinciale, e in particolare di quelli posti dai principi del "bilinguismo" e della "proporzionale etnica", incidono prevalentemente sulle modalita' di funzionamento delle unita' sanitarie locali, e, dunque, su profili gestionali in ordine ai quali non puo' negarsi, in base all'art. 9, comma 10, dello Statuto speciale, la competenza della Provincia. Deve quindi respingersi la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato, sull'errato presupposto che le norme censurate toccassero, invece, esclusivamente, le attribuzioni della Regione Trentino-Alto Adige, - cui fa riferimento l'art. 4, primo comma, n. 7, dello stesso Statuto - sull'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri. red.: S.P.
Le disposizioni, in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali, dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) impugnate con ricorso della Provincia di Bolzano per violazione dei limiti statutari all'esercizio della potesta' legislativa statale nelle materie di competenza regionale o provinciale, e in particolare di quelli posti dai principi del "bilinguismo" e della "proporzionale etnica", incidono prevalentemente sulle modalita' di funzionamento delle unita' sanitarie locali, e, dunque, su profili gestionali in ordine ai quali non puo' negarsi, in base all'art. 9, comma 10, dello Statuto speciale, la competenza della Provincia. Deve quindi respingersi la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato, sull'errato presupposto che le norme censurate toccassero, invece, esclusivamente, le attribuzioni della Regione Trentino-Alto Adige, - cui fa riferimento l'art. 4, primo comma, n. 7, dello stesso Statuto - sull'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 3
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 101
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 0
decreto legislativo 16/03/1992
n. 267
art. 0