Sentenza 373/1995 (ECLI:IT:COST:1995:373)
Massima numero 22325
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 373/95 B. REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN GENERE - LEGGI STATALI INCIDENTI SU MATERIE DI LORO COMPETENZA - NECESSITA' CHE SI ARTICOLINO PER PRINCIPI, ANCHE QUANDO LE COMPETENZE REGIONALI O PROVINCIALI SIANO DI RANGO SECONDARIO - POSSIBILITA' DI INSERIRVI NORME DI DETTAGLIO SOLO IN VIA ECCEZIONALE, SE LO RICHIEDA L'INTERESSE NAZIONALE.
SENT. 373/95 B. REGIONI E PROVINCE AUTONOME IN GENERE - LEGGI STATALI INCIDENTI SU MATERIE DI LORO COMPETENZA - NECESSITA' CHE SI ARTICOLINO PER PRINCIPI, ANCHE QUANDO LE COMPETENZE REGIONALI O PROVINCIALI SIANO DI RANGO SECONDARIO - POSSIBILITA' DI INSERIRVI NORME DI DETTAGLIO SOLO IN VIA ECCEZIONALE, SE LO RICHIEDA L'INTERESSE NAZIONALE.
Testo
Anche per le materie in cui la potesta' legislativa delle Province di Bolzano e Trento, e' - come quella ad esse attribuita su "igiene e sanita'" dall'art. 9, primo comma, n. 10, dello Statuto speciale - di "rango secondario", essendo soggetta ai limiti indicati dall'art. 5 dello stesso Statuto, vi e' l'esigenza, costituzionalmente rilevante, che la legislazione statale incidente su di esse si articoli per principi e che possa contenere una normativa di dettaglio solo se questa, all'esito di un controllo particolarmente rigoroso, risulti fondata sull'interesse nazionale. - Sulla possibilita' che in una legge statale destinata ad incidere su materie di competenza regionale o provinciale siano qualificati "norme fondamentali di riforma economico-sociale" soltanto i principi desumibili dalle disposizioni in essa indicate, v. S. n. 354/1994. Sul carattere necessariamente rigoroso del sindacato di costituzionalita' sulla rispondenza delle norme di dettaglio della legge statale all'interesse nazionale, v., inoltre, S. n. 177/1988. red.: S.P.
Anche per le materie in cui la potesta' legislativa delle Province di Bolzano e Trento, e' - come quella ad esse attribuita su "igiene e sanita'" dall'art. 9, primo comma, n. 10, dello Statuto speciale - di "rango secondario", essendo soggetta ai limiti indicati dall'art. 5 dello stesso Statuto, vi e' l'esigenza, costituzionalmente rilevante, che la legislazione statale incidente su di esse si articoli per principi e che possa contenere una normativa di dettaglio solo se questa, all'esito di un controllo particolarmente rigoroso, risulti fondata sull'interesse nazionale. - Sulla possibilita' che in una legge statale destinata ad incidere su materie di competenza regionale o provinciale siano qualificati "norme fondamentali di riforma economico-sociale" soltanto i principi desumibili dalle disposizioni in essa indicate, v. S. n. 354/1994. Sul carattere necessariamente rigoroso del sindacato di costituzionalita' sulla rispondenza delle norme di dettaglio della legge statale all'interesse nazionale, v., inoltre, S. n. 177/1988. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
Altri parametri e norme interposte