Sentenza 373/1995 (ECLI:IT:COST:1995:373)
Massima numero 22327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22323  22325  22393


Titolo
SENT. 373/95 C. SANITA' PUBBLICA - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - REQUISITI E PROCEDIMENTI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI E DEI COMMISSARI STRAORDINARI, PER LA CONFERMA O COSTITUZIONE DEI COLLEGI DEI REVISORI, ECC. - LEGGE STATALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - CARATTERE ESTREMAMENTE DETTAGLIATO, IN MANCANZA DI UN INTERESSE NAZIONALE CHE LO GIUSTIFICHI, DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON L'ESIGENZA, DI RILEVANZA COSTITUZIONALE, CHE LA LEGISLAZIONE STATALE INCIDENTE SU MATERIE DI COMPETENZA DI REGIONI O PROVINCE AUTONOME, SI ARTICOLI PER PRINCIPI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, NELLE PARTI IN CUI SI APPLICANO ALLA PROVINCIA DI BOLZANO, DELLE NORME DENUNCIATE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
Le disposizioni, in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali, dell'art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) concernenti la nomina dei direttori generali e dei commissari straordinari, la conferma o costituzione dei collegi dei revisori ecc., denotano un carattere estremamente dettagliato - in tutta evidenza nelle parti di esse relative alla previsione di poteri sostitutivi senza obbligo di motivazione, alla comminatoria di nullita' delle nomine, alle norme sui compensi, a quelle sulla vigilanza e la verifica dei risultati amministrativi e di gestione - al punto che, nel loro applicarsi alla ricorrente Provincia di Bolzano, incidono sulla sua autonomia lasciando spazio soltanto alla mera esecuzione. E poiche' il contrasto, che ne deriva, con i canoni cui va informato il rapporto tra legislazione statale e legislazioni regionale e provinciale, con l'adeguamento di queste ai principi e alle norme che determinano i limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - ai quali fa richiamo l'art. 2 delle Norme di attuazione emanate al riguardo con decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 - non puo' ritenersi giustificato da un preminente interesse nazionale - che nel caso non e' dato rinvenire - ne' da un'inerzia da parte della Provincia - che riguardo alla gestione delle USL non ha mancato di legiferare, come dimostrano le leggi provinciali 29 luglio 1992, n. 30, e 10 novembre 1993, n. 22 - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale delle norme censurate, nelle parti in cui si applicano alla Provincia di Bolzano. Restando assorbite le altre censure mosse al decreto-legge n. 512 del 1994, e all'art. 1, comma 2, della legge di conversione (n. 590 del 1994) nella parte in cui fa salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge n. 401 del 1994, non convertito in legge. - V. la precedente massima B, ed ivi richiami, nonche', per un ulteriore motivo di illegittimita' dell'art. 1, comma 1, la seguente massima D. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 3  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 0  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 267  art. 0