Sentenza 373/1995 (ECLI:IT:COST:1995:373)
Massima numero 22393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 373/95 D. SANITA' PUBBLICA - ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PROCEDIMENTI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI - LEGGE STATALE - NORME RIGUARDANTI LA PROVINCIA DI BOLZANO - ABROGAZIONE DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI DECRETO LEGISLATIVO STATALE PREVEDENTE LA SCELTA DEI DIRETTORI GENERALI TRA GLI ISCRITTI IN UN ELENCO NAZIONALE DA PREDISPORSI NEL RISPETTO DEL "BILINGUISMO" E DELLA "PROPORZIONALE ETNICA" - VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE DALLO STATUTO SPECIALE A GARANZIA DI TALI PRINCIPI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 373/95 D. SANITA' PUBBLICA - ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - PROCEDIMENTI PER LA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI - LEGGE STATALE - NORME RIGUARDANTI LA PROVINCIA DI BOLZANO - ABROGAZIONE DI PRECEDENTE DISPOSIZIONE DI DECRETO LEGISLATIVO STATALE PREVEDENTE LA SCELTA DEI DIRETTORI GENERALI TRA GLI ISCRITTI IN UN ELENCO NAZIONALE DA PREDISPORSI NEL RISPETTO DEL "BILINGUISMO" E DELLA "PROPORZIONALE ETNICA" - VIOLAZIONE DELLE NORME POSTE DALLO STATUTO SPECIALE A GARANZIA DI TALI PRINCIPI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'abrogazione, ad opera dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 - gia' prevedente un sistema di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali attraverso la scelta tra gli iscritti in un elenco nazionale da predisporsi riguardo alla Provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi del "bilinguismo" e della "proporzionale etnica", da' luogo, in particolare - oltre che alle riconosciute violazioni dei limiti della potesta' legislativa statale nelle materie di competenza provinciale stabiliti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale - a un contrasto con le norme poste, a garanzia di tali principi, dagli artt. 89, 99, 100 e 102 dello stesso Statuto. Anche per tale motivo, percio', nella parte suddetta, il citato art. 1, comma 1, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V. la precedente massima C. red.: S.P.
L'abrogazione, ad opera dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512 (convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590) dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 - gia' prevedente un sistema di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali attraverso la scelta tra gli iscritti in un elenco nazionale da predisporsi riguardo alla Provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi del "bilinguismo" e della "proporzionale etnica", da' luogo, in particolare - oltre che alle riconosciute violazioni dei limiti della potesta' legislativa statale nelle materie di competenza provinciale stabiliti dagli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale - a un contrasto con le norme poste, a garanzia di tali principi, dagli artt. 89, 99, 100 e 102 dello stesso Statuto. Anche per tale motivo, percio', nella parte suddetta, il citato art. 1, comma 1, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. - V. la precedente massima C. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 99
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 101
Altri parametri e norme interposte