Sentenza 374/1995 (ECLI:IT:COST:1995:374)
Massima numero 22402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22407
Titolo
SENT. 374/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN SEGUITO A SOSPENSIONE DISPOSTA IN DIPENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE RISOLTOSI POI CON PROSCIOGLIMENTO PER MOTIVI DIVERSI (NELLA SPECIE PER AMNISTIA E PRESCRIZIONE) DALLA INSUSSISTENZA DEL FATTO O DAL NON ESSERE STATO IL FATTO COMMESSO DALL'IMPIEGATO - PREVISIONE, IN TALE IPOTESI, CHE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SI AVVII,A PENA DI DECADENZA, ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA IN CUI LA SENTENZA PENALE E' DIVENUTA IRREVOCABILE, ANCHE QUANDO, LA SENTENZA ESSENDO STATA IMPUGNATA, NON PUO' AVERSI CERTEZZA, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA O DELLA ORDINANZA CONCLUSIVE DEL PROCEDIMENTO PENALE, DELL'AVVENUTO INIZIO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - CONSEGUENTE ESTREMA DIFFICOLTA', ANCHE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL FATTO, PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DISCIPLINARE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 374/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN SEGUITO A SOSPENSIONE DISPOSTA IN DIPENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE RISOLTOSI POI CON PROSCIOGLIMENTO PER MOTIVI DIVERSI (NELLA SPECIE PER AMNISTIA E PRESCRIZIONE) DALLA INSUSSISTENZA DEL FATTO O DAL NON ESSERE STATO IL FATTO COMMESSO DALL'IMPIEGATO - PREVISIONE, IN TALE IPOTESI, CHE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SI AVVII,A PENA DI DECADENZA, ENTRO 180 GIORNI DALLA DATA IN CUI LA SENTENZA PENALE E' DIVENUTA IRREVOCABILE, ANCHE QUANDO, LA SENTENZA ESSENDO STATA IMPUGNATA, NON PUO' AVERSI CERTEZZA, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA O DELLA ORDINANZA CONCLUSIVE DEL PROCEDIMENTO PENALE, DELL'AVVENUTO INIZIO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE - CONSEGUENTE ESTREMA DIFFICOLTA', ANCHE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEL FATTO, PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' DISCIPLINARE, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Col far decorrere il termine di decadenza di 180 giorni per l'inizio del procedimento disciplinare a carico degli impiegati civili dello Stato, in seguito a sentenza penale di proscioglimento per motivi diversi (nella specie: per amnistia e prescrizione) dalla insussistenza del fatto o dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato, dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, anche nei casi in cui la sentenza, essendo stata impugnata, diviene definitiva solo con la sentenza o con la ordinanza che respingono, o dichiarano inammissibile, la impugnazione, l'art. 97, terzo comma, d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si pone in contrasto con il principio - gia' affermato dalla Corte nella decisione di altra questione sulla medesima norma, e che trova fondamento nei principi costituzionali della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione - secondo cui la decorrenza del termine di decadenza, ai fini del bilanciamento tra i contrapposti interessi sottesi alla potesta' disciplinare della pubblica amministrazione, deve essere ancorata ad un evento obiettivamente certo. Finche' la sentenza o la ordinanza conclusive del procedimento penale non siano state depositate, infatti, per l'amministrazione si ha una reale incertezza sia in ordine alla conoscenza tempestiva della data di irrevocabilita', sia in ordine alla valutazione del fatto da apprezzare in ambito disciplinare, sicche' l'esercizio dell'azione disciplinare potrebbe risultare estremamente difficoltoso o addirittura precluso. Per la violazione degli artt. 3 e 97, che ne consegue, il citato art. 97, terzo comma, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilita' della pronuncia di proscioglimento. - Cfr. S. n. 264/1990. red.: S. P.
Col far decorrere il termine di decadenza di 180 giorni per l'inizio del procedimento disciplinare a carico degli impiegati civili dello Stato, in seguito a sentenza penale di proscioglimento per motivi diversi (nella specie: per amnistia e prescrizione) dalla insussistenza del fatto o dal non essere stato il fatto commesso dall'impiegato, dalla data in cui la sentenza penale e' divenuta irrevocabile, anche nei casi in cui la sentenza, essendo stata impugnata, diviene definitiva solo con la sentenza o con la ordinanza che respingono, o dichiarano inammissibile, la impugnazione, l'art. 97, terzo comma, d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si pone in contrasto con il principio - gia' affermato dalla Corte nella decisione di altra questione sulla medesima norma, e che trova fondamento nei principi costituzionali della ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione - secondo cui la decorrenza del termine di decadenza, ai fini del bilanciamento tra i contrapposti interessi sottesi alla potesta' disciplinare della pubblica amministrazione, deve essere ancorata ad un evento obiettivamente certo. Finche' la sentenza o la ordinanza conclusive del procedimento penale non siano state depositate, infatti, per l'amministrazione si ha una reale incertezza sia in ordine alla conoscenza tempestiva della data di irrevocabilita', sia in ordine alla valutazione del fatto da apprezzare in ambito disciplinare, sicche' l'esercizio dell'azione disciplinare potrebbe risultare estremamente difficoltoso o addirittura precluso. Per la violazione degli artt. 3 e 97, che ne consegue, il citato art. 97, terzo comma, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di sentenza o ordinanza che pronuncia sull'impugnazione, che il procedimento disciplinare deve avere inizio entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, indipendentemente dalla data di deposito della sentenza o ordinanza conclusiva del procedimento, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilita' della pronuncia di proscioglimento. - Cfr. S. n. 264/1990. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte