Sentenza 375/1995 (ECLI:IT:COST:1995:375)
Massima numero 22408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 375/95. ELEZIONI - ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRIESTE - DECRETO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TERRITORIO DI TRIESTE 24 MARZO 1956, N. 81 (RETROATTIVAMENTE CONVALIDATO DALL'ART. 70 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA) - ESPRESSA ECCETTUAZIONE, NELLA PREVISTA ESTENSIONE AL TERRITORIO DI TRIESTE DELLA LEGGE 8 MARZO 1951, N. 122, SULLA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI (CONFERMATA DALLA NUOVA LEGGE ELETTORALE 25 MARZO 1993, N. 81) DELLA NORMA DELL'ART. 9, SECONDO COMMA, CONCERNENTE IL VINCOLO PER L'AUTORITA' AMMINISTRATIVA COMPETENTE A PREDISPORRE LA TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI UNINOMINALI, A NON ASSEGNARE A NESSUN COMUNE, PER QUANTO POPOLOSO, PIU' DELLA META' DEI COLLEGI ASSEGNATI ALLA PROVINCIA - INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE, E QUINDI DEI CITTADINI ELETTORI DEGLI STESSI, RISPETTO A QUELLO CHE, AL FINE DI ATTRIBUIRE AI COMUNI MENO POPOLOSI UNA ADEGUATA RAPPRESENTANZA NEL CONSIGLIO PROVINCIALE, E' ASSICURATO NEL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La espressa eccettuazione, ad opera del decreto del Commissario generale del Governo italiano 24 marzo 1956, n. 81 (cui dall'art. 70 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia e' stato riconosciuto valore di legge) dalla estensione al territorio di Trieste - da esso disposta - della disciplina contenuta nella legge 8 marzo 1951, n. 122, sulla elezione dei consigli provinciali (disciplina confermata dalla nuova legge elettorale 25 marzo 1993, n. 81, e percio' tuttora operante) dell'art. 9, secondo comma - che vincola l'autorita' amministrativa competente a predisporre la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali, a non assegnare a nessun comune piu' della meta' dei collegi assegnati alla provincia - viola il principio di eguaglianza. Alla luce delle finalita' di questa norma - norma che, come risulta anche dai lavori parlamentari, mira ad assicurare, attraverso l'introduzione del menzionato correttivo, un "peso" piu' adeguato, in termini di rappresentativita' nel consiglio provinciale, in coerenza con i fini istituzionali dell'organo, agli interessi dei comuni minori - ammesso anche che il decreto commissariale potesse trovare, all'epoca, un ragionevole fondamento a causa della particolare situazione storico-politica di Trieste, non si giustifica piu' infatti, ora - non potendo assumere rilievo, nell'ambito della soluzione adottata dal legislatore, l'entita', piu' o meno percentualmente elevata, della popolazione del capoluogo in raffronto a quella dell'intera provincia - il deteriore trattamento che ne deriva per i comuni minori, e quindi per i cittadini elettori dei comuni medesimi, in raffronto a quello ad essi assicurato nel restante territorio nazionale dalla legge statale (e nella Regione siciliana, con disposizione di analogo contenuto, dall'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14). Pertanto l'impugnato decreto commissariale deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che per la elezione del Consiglio provinciale di Trieste, si applichi l'art. 9, secondo comma, della legge n. 122 del 1951. - Sul valore di legge, ex art. 70 Stat. spec. Friuli-Venezia Giulia, del decreto commissariale, v., in particolare, S. n. 53/1964. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 70

Altri parametri e norme interposte