Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Mera pubblicazione di legge ritenuta lesiva della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni - Sussistenza - Esclusione della cessazione della materia del contendere. (Classif. 113005).
Il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia o non abbia prodotto, consistendo l'interesse attuale e concreto del ricorrente esclusivamente nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. Pertanto, né la cessazione di efficacia della disposizione per lo spirare del termine, né la sua asserita non applicazione medio tempore determinano il sopravvenuto difetto dell'interesse al ricorso. (Precedenti: S. 156/2021 - mass. 44067; S. 166/2019 - mass. 42437; S. 195/2017 - mass. 40515; S. 262/2016 - mass. 39252).
(Nel caso di specie, non è accolta la richiesta della Regione Piemonte che si dichiari la cessazione della materia del contendere della questione relativa all'art. 75 della legge reg. Piemonte n. 15 del 2020, sull'assunto che la disposizione impugnata, la cui efficacia è nel frattempo cessata, non avrebbe avuto applicazione).