Sentenza 376/1995 (ECLI:IT:COST:1995:376)
Massima numero 22570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Titolo
SENT. 376/95 C. LEGGI INTERPRETATIVE - LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22 DEL 1989 - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 80 DEL 1978 - INDENNITA' DI MISSIONE - COMPONENTE IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SPOSTAMENTO PER MOTIVI ATTINENTI LA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - NON SPETTANZA - PRETESA NATURA DI LEGGE SOSTANZIALMENTE INNOVATIVA CON EFFETTI RETROATTIVI - LAMENTATO ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI REGOLANTI LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - SUSSISTENZA DEI CARATTERI PROPRI DELLA INTERPRETAZIONE AUTENTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 376/95 C. LEGGI INTERPRETATIVE - LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22 DEL 1989 - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 80 DEL 1978 - INDENNITA' DI MISSIONE - COMPONENTE IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SPOSTAMENTO PER MOTIVI ATTINENTI LA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - NON SPETTANZA - PRETESA NATURA DI LEGGE SOSTANZIALMENTE INNOVATIVA CON EFFETTI RETROATTIVI - LAMENTATO ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI REGOLANTI LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - SUSSISTENZA DEI CARATTERI PROPRI DELLA INTERPRETAZIONE AUTENTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 123 e 127 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22, recante interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978, sollevata sotto il profilo che, trattandosi in realta' di legge sostanzialmente innovativa della disciplina previgente con effetti retroattivi, essa realizzerebbe una ipotesi di eccesso di potere legislativo e sarebbe in contrasto con le norme costituzionali regolanti la formazione delle leggi regionali nonche' con il principio di ragionevolezza. Infatti, la legge in questione - disponendo che l'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978 deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete al componente il comitato regionale di controllo nei soli casi di spostamento per partecipare alle sedute del comitato stesso e non anche quando il soggetto sia tenuto ad effettuare lo spostamento per motivi attinenti alla propria attivita' lavorativa - presenta i caratteri propri della interpretazione autentica, e non configura quindi una ipotesi di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi, come risulta dalla esistenza di un precedente dubbio interpretativo cosi' rilevante da aver dato luogo a decisioni contrastanti nei diversi gradi del medesimo giudizio, mentre non e' censurabile sul piano della ragionevolezza la scelta interpretativa operata dal legislatore regionale, ne' sono lecite illazioni circa un intento del legislatore strumentale al solo caso riferito, e non diretto alla generalita' astratta dei consociati, bensi' volto a vanificare una decisione della Corte di Cassazione. - V. anche la precedente massima B. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 123 e 127 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22, recante interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978, sollevata sotto il profilo che, trattandosi in realta' di legge sostanzialmente innovativa della disciplina previgente con effetti retroattivi, essa realizzerebbe una ipotesi di eccesso di potere legislativo e sarebbe in contrasto con le norme costituzionali regolanti la formazione delle leggi regionali nonche' con il principio di ragionevolezza. Infatti, la legge in questione - disponendo che l'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978 deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete al componente il comitato regionale di controllo nei soli casi di spostamento per partecipare alle sedute del comitato stesso e non anche quando il soggetto sia tenuto ad effettuare lo spostamento per motivi attinenti alla propria attivita' lavorativa - presenta i caratteri propri della interpretazione autentica, e non configura quindi una ipotesi di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi, come risulta dalla esistenza di un precedente dubbio interpretativo cosi' rilevante da aver dato luogo a decisioni contrastanti nei diversi gradi del medesimo giudizio, mentre non e' censurabile sul piano della ragionevolezza la scelta interpretativa operata dal legislatore regionale, ne' sono lecite illazioni circa un intento del legislatore strumentale al solo caso riferito, e non diretto alla generalita' astratta dei consociati, bensi' volto a vanificare una decisione della Corte di Cassazione. - V. anche la precedente massima B. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte