Sentenza 376/1995 (ECLI:IT:COST:1995:376)
Massima numero 22574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22568  22569  22570  22571  22572  22573  22575  22576


Titolo
SENT. 376/95 G. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' - VALORE DI PRINCIPIO GENERALE - GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
Il principio di irretroattivita' delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale ex art. 25, secondo comma, Cost. E' vero che esso mantiene per le altre materie valore di principio generale ai sensi dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile, cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi: ma la possibilita' di adottare norme di efficacia retroattiva non puo' essere esclusa, ove esse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionalmente protetti. - V. sent. nn. 397/1994, 153/1994, 6/1994. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte

preleggi    n. 0  art. 11    co. 1