Sentenza 376/1995 (ECLI:IT:COST:1995:376)
Massima numero 22576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22568  22569  22570  22571  22572  22573  22574  22575


Titolo
SENT. 376/95 I. LEGGI INTERPRETATIVE - LEGGE REGIONE TOSCANA N. 22 DEL 1989 - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 80 DEL 1978 - INDENNITA' DI MISSIONE - COMPONENTE IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - SPOSTAMENTO PER MOTIVI ATTINENTI LA NORMALE ATTIVITA' LAVORATIVA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - NON SPETTANZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO, DI PARITA' DI TRATTAMENTO, DI CORRETTO ANDAMENTO, DI LEALTA' E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DI RAPPORTI DEFINITI ED INTANGIBILI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 113, 97 e 117, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 6 aprile 1989, n. 22, il quale dispone che l'art. 3 della legge regionale n. 80 del 1978 deve intendersi nel senso che il rimborso delle spese di viaggio compete al componente il comitato regionale di controllo nei soli casi di spostamento per partecipare alle sedute del comitato stesso e non anche quando il soggetto sia tenuto ad effettuare lo spostamento per motivi attinenti alla propria attivita' lavorativa. Non sussiste invero violazione del diritto di difesa (artt. 24, primo e secondo comma, e 113 Cost.) perche' la legge interpretativa in questione e' anteriore e non posteriore al ricorso straordinario presentato dal soggetto interessato. Non e' ravvisabile violazione dei principi di certezza del diritto, parita' di trattamento, corretto andamento dell'attivita' della pubblica amministrazione, lealta' e trasparenza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sia perche' nella specie il rapporto non era ancora completamente definito, sia per la ragionevolezza della legge impugnata e sia perche' essa e' valsa ad evitare uno stravolgimento delle finalita' della norma regionale interpretata, impedendo che il concetto di rimborso quale ristoro di un onere subito si tramuti in un beneficio economico supplementare, con conseguente irragionevole disparita' di trattamento tra i componenti il collegio e pesante aggravio per l'amministrazione. Non vi e' infine contrasto con il principio di irretroattivita' della legge e, quindi, con quello di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., ne' con l'art. 117 Cost., sia perche', fuori della materia penale, le leggi retroattive sono ammissibili quando trovino una adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastino con altri principi costituzionali, sia perche' non si verte in tema di legge retroattiva, ma di legge interpretativa, che comporta ontologicamente un carattere di riferimento al passato, sia infine perche' nella specie non si era formato alcun giudicato. - V. anche le precedenti massime A, C, F, G, e H. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte