Sentenza 377/1995 (ECLI:IT:COST:1995:377)
Massima numero 22577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 377/95. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ESCLUSIVO REDDITO DA TERRENI - ACCERTAMENTO SINTETICO - INAPPLICABILITA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 377/95. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ESCLUSIVO REDDITO DA TERRENI - ACCERTAMENTO SINTETICO - INAPPLICABILITA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF), in relazione all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui dispongono che in presenza di solo reddito da terreni non puo' trovare applicazione l'accertamento sintetico, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti che non traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni, e della configurazione di un presupposto di imposta non corrispondente alla effettiva capacita' contributiva. Invero, i redditi fondiari (ai sensi dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 31, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono in ogni caso determinati sulla base delle risultanze catastali, secondo una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, il quale ha adottato un criterio realistico e molto utile alla semplificazione ed alla rapidita' dei procedimenti di accertamento dei redditi, nonche' a prevenire un notevole contenzioso. Pertanto, quando sussistono elementi e circostanze di fatto certi che fondatamente attribuiscono al contribuente un reddito superiore a quello dichiarato, il quale pero' e', come quest'ultimo, esclusivamente di natura agraria, non puo' trovare applicazione l'istituto dell'accertamento sintetico, poiche' il reddito fondiario rappresenta il reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attivita' agricole, che copre sia le annualita' di maggiore produttivita' e redditivita', sia quelle di crisi o di parziale infecondita'. Ne deriva che il tenore di vita del contribuente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato non puo' dar luogo ad ulteriori accertamenti, ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (reddito dominicale e/o agrario) e questo sia stato correttamente quantificato (anche per le deduzioni) e non vi sia alcun elemento di prova dell'esistenza di altre o diverse fonti reddituali. L'accertamento sintetico diventa quindi legittimo quando la capacita' di spesa del contribuente manifesti invece il possesso di un reddito superiore a quello <> realmente conseguito nell'esercizio delle attivita' agricole e pertanto di un reddito diverso da quello denunciato. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF), in relazione all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui dispongono che in presenza di solo reddito da terreni non puo' trovare applicazione l'accertamento sintetico, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti che non traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni, e della configurazione di un presupposto di imposta non corrispondente alla effettiva capacita' contributiva. Invero, i redditi fondiari (ai sensi dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 31, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono in ogni caso determinati sulla base delle risultanze catastali, secondo una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, il quale ha adottato un criterio realistico e molto utile alla semplificazione ed alla rapidita' dei procedimenti di accertamento dei redditi, nonche' a prevenire un notevole contenzioso. Pertanto, quando sussistono elementi e circostanze di fatto certi che fondatamente attribuiscono al contribuente un reddito superiore a quello dichiarato, il quale pero' e', come quest'ultimo, esclusivamente di natura agraria, non puo' trovare applicazione l'istituto dell'accertamento sintetico, poiche' il reddito fondiario rappresenta il reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attivita' agricole, che copre sia le annualita' di maggiore produttivita' e redditivita', sia quelle di crisi o di parziale infecondita'. Ne deriva che il tenore di vita del contribuente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato non puo' dar luogo ad ulteriori accertamenti, ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (reddito dominicale e/o agrario) e questo sia stato correttamente quantificato (anche per le deduzioni) e non vi sia alcun elemento di prova dell'esistenza di altre o diverse fonti reddituali. L'accertamento sintetico diventa quindi legittimo quando la capacita' di spesa del contribuente manifesti invece il possesso di un reddito superiore a quello <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte