Sentenza 378/1995 (ECLI:IT:COST:1995:378)
Massima numero 22427
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 378/95. SPORT - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO IN ACQUE INTERNE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER VIOLAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI LACUALI - INAPPLICABILITA' NEL TERRITORIO DELLA RICORRENTE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 378/95. SPORT - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO IN ACQUE INTERNE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE PIEMONTE PER VIOLAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI LACUALI - INAPPLICABILITA' NEL TERRITORIO DELLA RICORRENTE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
Testo
Il regolamento emanato, per la disciplina dello sci nautico in acque interne, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 - impugnato dalla Regione Piemonte per conflitto di attribuzione - contiene norme (circa il tempo in cui tale attivita' e' consentita, i requisiti dei conduttori e dei natanti, la delimitazione degli spazi, il divieto di posizionamento degli impianti in prossimita' dei porti, delle loro imboccature, delle zone riservate alla pesca, le modalita' con cui devono avvenire la partenza e il rientro ecc.) senza dubbio incidenti su aspetti di interesse esclusivamente locale, attinenti a materia - quella della navigazione interna e dei porti lacuali - che gli artt. 117 e 118 Cost. attribuiscono alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni a statuto ordinario, e a funzioni che l'art. 5, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, e 97 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, hanno ad esse trasferite. Il provvedimento statale, pero', pur investendo aspetti che possono richiedere indirizzi unitari e criteri di valutazione omogenei sul territorio nazionale, non si configura, sotto l'aspetto formale e sostanziale, come atto di indirizzo e coordinamento, ma come fonte di una disciplina di dettaglio, qualificabile, rispetto alle regioni, come suppletiva e, in quanto tale - secondo i principi stabiliti al riguardo dalla Corte - efficace soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedono a disciplinare autonomamente la materia. Pertanto, in Piemonte, dopo la specifica regolamentazione adottata dalla Regione (v. i decreti del Presidente della Giunta regionale 4 maggio, 17 giugno e 1 luglio 1992 sulla navigazione nei laghi di Avigliana, Margozzo, Orta e Viverone) il censurato decreto ministeriale e' inapplicabile, cosicche', non sussistendo - nel caso - la denunciata invasivita', il sollevato conflitto deve essere dichiarato inammissibile. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550, promosso con ricorso della Regione Piemonte nei confronti dello Stato). - Sul carattere solo transitorio e suppletivo della normazione statale di dettaglio in materie di competenza regionale cfr. S. nn. 49/1991 e 165/1989; riguardo ad altre questioni in materia di navigazione interna, v. inoltre S. nn. 216/1993 e 478/1991. red.: S.P.
Il regolamento emanato, per la disciplina dello sci nautico in acque interne, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550 - impugnato dalla Regione Piemonte per conflitto di attribuzione - contiene norme (circa il tempo in cui tale attivita' e' consentita, i requisiti dei conduttori e dei natanti, la delimitazione degli spazi, il divieto di posizionamento degli impianti in prossimita' dei porti, delle loro imboccature, delle zone riservate alla pesca, le modalita' con cui devono avvenire la partenza e il rientro ecc.) senza dubbio incidenti su aspetti di interesse esclusivamente locale, attinenti a materia - quella della navigazione interna e dei porti lacuali - che gli artt. 117 e 118 Cost. attribuiscono alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni a statuto ordinario, e a funzioni che l'art. 5, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, e 97 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, hanno ad esse trasferite. Il provvedimento statale, pero', pur investendo aspetti che possono richiedere indirizzi unitari e criteri di valutazione omogenei sul territorio nazionale, non si configura, sotto l'aspetto formale e sostanziale, come atto di indirizzo e coordinamento, ma come fonte di una disciplina di dettaglio, qualificabile, rispetto alle regioni, come suppletiva e, in quanto tale - secondo i principi stabiliti al riguardo dalla Corte - efficace soltanto per il tempo in cui le regioni non provvedono a disciplinare autonomamente la materia. Pertanto, in Piemonte, dopo la specifica regolamentazione adottata dalla Regione (v. i decreti del Presidente della Giunta regionale 4 maggio, 17 giugno e 1 luglio 1992 sulla navigazione nei laghi di Avigliana, Margozzo, Orta e Viverone) il censurato decreto ministeriale e' inapplicabile, cosicche', non sussistendo - nel caso - la denunciata invasivita', il sollevato conflitto deve essere dichiarato inammissibile. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 luglio 1994, n. 550, promosso con ricorso della Regione Piemonte nei confronti dello Stato). - Sul carattere solo transitorio e suppletivo della normazione statale di dettaglio in materie di competenza regionale cfr. S. nn. 49/1991 e 165/1989; riguardo ad altre questioni in materia di navigazione interna, v. inoltre S. nn. 216/1993 e 478/1991. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 14/01/1972
n. 5
art. 5
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 97