Sentenza 379/1995 (ECLI:IT:COST:1995:379)
Massima numero 22439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22440


Titolo
SENT. 379/95 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ASSUNZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ROGATORIA ALL'ESTERO - ART. 2 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1961, N. 215, CHE DA' ESECUZIONE ALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, SOTTOSCRITTA A STRASBURGO IL 20 APRILE 1959 - OMESSA PREVISIONE DELLA PRESENZA DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE BASATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SECONDO CUI LE PROVE ASSUNTE NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE SAREBBERO PER CIO' STESSO PIENAMENTE UTILIZZABILI ANCHE QUANDO, NELL'ESPLETAMENTO DELLA ROGATORIA, NON SIANO STATE ASSICURATE LE GARANZIE RICHIESTE DAI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL NOSTRO ORDINAMENTO - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Nell'impugnare, per contrasto con il diritto di difesa, l'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215, nella parte in cui, dando esecuzione all'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, "consente l'esperimento di rogatorie all'estero, disposte in fase dibattimentale, anche senza la presenza del difensore dell'imputato", il giudice "a quo" si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, non corrispondente al diritto vivente, secondo cui le prove assunte nel rispetto della Convenzione sarebbero, per cio' stesso, pienamente utilizzabili. Infatti, posto che la domanda di assistenza giudiziaria crea un rapporto tra Stati, ciascuno dei quali si presenta nel proprio ordine indipendente e sovrano, il medesimo principio postula che, da un lato, l'esecuzione materiale degli atti richiesti debba necessariamente avvenire nei modi previsti dalla 'lex fori' e, dall'altro, che la valutazione degli effetti che a detti atti possono essere riconosciuti vada condotta alla stregua dell'ordinamento dello Stato richiedente. Percio', considerato che nulla afferma la Convenzione sulla utilizzabilita' delle prove assunte per rogatoria, la norma impugnata, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente vincolata dal rispetto della garanzia sancita dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, non solo consente che il giudice italiano, prima dell'espletamento dell'atto, si avvalga di tutte le facolta' riconosciutegli dalla Convenzione medesima per ottenere il consenso dello Stato richiesto in ordine alla presenza delle parti interessate, ma neppure preclude, in alcun modo, all'Autorita' giudiziaria di procedere alla valutazione della eventuale contrarieta', ai principi fondamentali del nostro ordinamento, dell'atto assunto per rogatoria, e, quindi, di accertare, caso per caso, se il contenuto dello stesso, per le modalita' con cui si e' formato, possa o meno essere utilizzato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1961, n. 215). - V. massima precedente. red.: G.C. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte