Sentenza 380/1995 (ECLI:IT:COST:1995:380)
Massima numero 22436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22437
Titolo
SENT. 380/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUNTA PROVINCIALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO ALL'ENTE DELIBERANTE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL DETTO TERMINE, FINO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI, DIVERSAMENTE DALL'ART. 59 DELLA LEGGE STATALE N. 62 DEL 1953, CHE NE PREVEDE L'INTERRUZIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA E DECENTRAMENTO SANCITI DALL'ART. 5 COST. - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 380/95 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUNTA PROVINCIALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO ALL'ENTE DELIBERANTE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL DETTO TERMINE, FINO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI, DIVERSAMENTE DALL'ART. 59 DELLA LEGGE STATALE N. 62 DEL 1953, CHE NE PREVEDE L'INTERRUZIONE - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA E DECENTRAMENTO SANCITI DALL'ART. 5 COST. - INCONFERENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 5, Cost. si limita a sancire i principi dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli. Risulta percio' improprio il riferimento a tale articolo nella questione di legittimita' costituzionale con la quale viene denunziato l'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, in quanto tale norma dispone che il termine (venti giorni) stabilito per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni, soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, 0esti sospeso e non interrotto, fino al momento della ricezione degli atti richiesti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 5 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 5, Cost. si limita a sancire i principi dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli. Risulta percio' improprio il riferimento a tale articolo nella questione di legittimita' costituzionale con la quale viene denunziato l'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, in quanto tale norma dispone che il termine (venti giorni) stabilito per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni, soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, 0esti sospeso e non interrotto, fino al momento della ricezione degli atti richiesti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 5 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Altri parametri e norme interposte