Sentenza 380/1995 (ECLI:IT:COST:1995:380)
Massima numero 22437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22436


Titolo
SENT. 380/95 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - GIUNTA PROVINCIALE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL'ATTO - OBBLIGO DI PROVVEDERVI NEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA SUA RICEZIONE - POSSIBILITA' DI RICHIEDERE CHIARIMENTI O ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO ALL'ENTE DELIBERANTE - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL DETTO TERMINE, FINO ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI, DIVERSAMENTE DALL'ART. 59 DELLA LEGGE STATALE N. 62 DEL 1953, CHE NE PREVEDE L'INTERRUZIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEI PRINCIPI SUL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, il quale dispone che il termine di venti giorni fissato per l'adozione, da parte della Giunta provinciale, del provvedimento di annullamento delle deliberazioni soggette a controllo preventivo di legittimita', in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, resti sospeso - e non interrotto - fino al momento della ricezione degli atti richiesti, costituisce esercizio della competenza esclusiva spettante alla Regione Trentino-Alto Adige nella materia degli enti locali, nella quale rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6, legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2), e non da' luogo a violazione del principio sul controllo di legittimita' degli atti amministrativi, di cui all'art. 130, Cost. - in quanto da tale norma null'altro e' dato desumere se non che il detto controllo e' esercitato da un organo della Regione - ne' del principio di ragionevolezza, dovendosi escludere, sotto questo profilo, che nella specie, nell'esercizio della discrezionalita' riservata al legislatore per disciplinare, riguardo alle regioni a statuto speciale, il procedimento e i tempi del controllo - pur discostandosi dal criterio dell'interruzione, accolto in linea di massima dalle altre regioni - si sia travalicato il limite alla stessa imposto da tale principio, come ribadito dalla giurisprudenza costante della Corte. Inoltre, circa la lamentata ristrettezza del termine stabilito, va rilevato che spettera' in definitiva pur sempre all'organo di controllo di utilizzare l'intero tempo a disposizione in modo che tra il primo e il secondo esame, vi sia una equilibrata ripartizione del termine complessivo di venti giorni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 130 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, quarto comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, trasfuso nell'art. 96, t.u. appr. con d.P.G. 14 ottobre 1993, n. 19/L). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 130

legge costituzionale  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 4  n. 3