Sentenza 382/1995 (ECLI:IT:COST:1995:382)
Massima numero 22438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 382/95. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO - REQUISITO DELLA NON ABBIENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - CUMULO DEI REDDITI DELL'INTERESSATO CON QUELLI DEGLI ALTRI COMPONENTI LA FAMIGLIA, MA SOLO SE CONVIVENTI E NON ANCHE, IN MANCANZA DI TALE CONDIZIONE, IN CASO DI CORRESPONSIONE ALL'INTERESSATO DI CONSISTENTI AIUTI ECONOMICI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO PER CUI L'INTERVENTO DELLO STATO PER SPESE LEGALI VA ASSICURATO SOLO IN PRESENZA DI REALI ESIGENZE DI SOLIDARIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA' CHE GLI AIUTI CORRISPOSTI ALL'ISTANTE DA FAMILIARI NON CONVIVENTI O DA TERZI SIANO DIRETTAMENTE CALCOLATI COME REDDITI DEL MEDESIMO.

Testo
La previsione dell'rt. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217, secondo la quale, ai fini della verifica del requisito della non abbienza che da' diritto al patrocinio pubblico, i redditi dell'interessato si cumulano con quelli conseguiti da ciascuno dei componenti la famiglia solo in caso di convivenza e non, invece, quando si abbia un mero, anche se apprezzabile, collegamento economico (concretantesi in aiuti, sovvenzioni, contributi) tra non conviventi, non da' luogo a violazione degli artt. 2, 24, terzo comma, e 3 Cost.. Per il suo carattere obiettivo e l'agevole riscontrabilita', infatti, il discrimine della convivenza e' certamente funzionale alle esigenze di effettiva solidarieta' e garanzia della difesa nei confronti del non abbiente poste dai precetti costituzionali; ne' sussiste, data la disomogeneita' delle situazioni comparate, la denunciata disparita' di trattamento. D'altra parte, dato che - come la Corte ha gia' avuto occasione di precisare - nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'art. 2739 cod. civ., quali il tenore di vita ecc. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990, n. 217). - V. S. n. 144/1992. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte