Sentenza 384/1995 (ECLI:IT:COST:1995:384)
Massima numero 22441
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/07/1995;  Decisione del  13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 384/95. AGRICOLTURA - CONSORZI AGRARI PROVINCIALI - SCIOGLIMENTO, CON DECRETO DEL MINISTRO PER LE RISORSE AGRICOLE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI SINDACI DI NOMINA ASSEMBLEARE DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PIACENZA E COMMISSARIAMENTO DELLO STESSO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE TRASFERITE ALLE REGIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA - INSUSSISTENZA - PROIEZIONE OLTRE I LIMITI REGIONALI DEI COMPITI TUTTORA SVOLTI DAI CONSORZI AGRARI QUALI STRUMENTI DELL'INTERVENTO PUBBLICO SUL MERCATO AGRICOLO - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Alla stregua delle norme legislative via via emanate riguardo al loro ordinamento, a partire dal d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 - tra le quali va particolarmente ricordato l'art. 18 della legge 25 maggio 1970, n. 364 - e della giurisprudenza in materia, i Consorzi agrari costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano quindi ancora ispirati al conseguimento di finalita' nazionali, non soddisfatte in via esclusiva da altri organismi, come l'AIMA o l'EIMA. Da cio' discende che, allo stato attuale, in virtu' del principio che - gia' espresso dall'art. 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha trovato conferma nella piu' recente legge 4 dicembre 1993, n. 491, e in particolare nell'art. 2 della stessa - per cui, nella ripartizione delle competenze statali e regionali in materia di agricoltura, restano attribuiti allo Stato "gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo", deve ritenersi di competenza dello Stato, in vista della proiezione oltre i limiti regionali dei compiti svolti dai Consorzi agrari, la vigilanza e il controllo sugli stessi. Pertanto, nella specie, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 1235 del 1948 - secondo il quale le disposizioni degli articoli da 2542 a 2545 del codice civile sul controllo governativo sulle societa' cooperative sono applicabili ai Consorzi agrari - provvedere allo scioglimento, - disposto con l'impugnato decreto - del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci di nomina assembleare del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, ed al commissariamento del medesimo. - Sulla competenza dello Stato in ordine all'esercizio della vigilanza e del controllo sui Consorzi agrari provinciali pur dopo l'avvio dei trasferimento alle Regioni a statuto speciale (d.P.R. n. 111 del 1965) delle competenze in materia di agricoltura, v. S. n. 63/1969; sui limiti di tale trasferimento, cosi' come operato dal d.P.R. n. 11 del 1972, v. S. n. 142/1972; sull'appartenenza alla competenza statale della disciplina delle figure soggettive della cooperazione, v. inoltre S. n. 115/1993. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  15/01/1972  n. 11  art. 2  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 66  e segg.

legge  04/12/1993  n. 491  art. 1    co. 2  

legge  04/12/1993  n. 491  art. 2    co. 3