Ordinanza 385/1995 (ECLI:IT:COST:1995:385)
Massima numero 22444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22445
Titolo
ORD. 385/95 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO SULLE DONAZIONI CON RISERVA DI USUFRUTTO - BASE IMPONIBILE - NUOVO SISTEMA DI DETERMINAZIONE IN LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408 - DECORRENZA DALLA DATA (16 DICEMBRE 1990) DELL'AUMENTO (DAL 5% AL 10%) DEL SAGGIO DELL'INTERESSE LEGALE - LAMENTATO CONTRASTO DELLA RETROATTIVITA' DELLA NORMA CON IL "DETTATO COSTITUZIONALE" - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER RITENUTE CARENZE NELLA INDICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA E DEL PARAMETRO - REIEZIONE.
ORD. 385/95 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO SULLE DONAZIONI CON RISERVA DI USUFRUTTO - BASE IMPONIBILE - NUOVO SISTEMA DI DETERMINAZIONE IN LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408 - DECORRENZA DALLA DATA (16 DICEMBRE 1990) DELL'AUMENTO (DAL 5% AL 10%) DEL SAGGIO DELL'INTERESSE LEGALE - LAMENTATO CONTRASTO DELLA RETROATTIVITA' DELLA NORMA CON IL "DETTATO COSTITUZIONALE" - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER RITENUTE CARENZE NELLA INDICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA E DEL PARAMETRO - REIEZIONE.
Testo
In ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 13, terzo comma, l. n. 408 del 1990 vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' avanzate dall'Avvocatura di Stato per la lamentata carenza di indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione voluta sottoporre al sindacato di costituzionalita' e della norma costituzionale che si assume violata. Dalla esposizione del fatto, e dall'intero contesto delle ordinanze di rimessione risulta invero in modo univoco che la censura investe la suindicata norma, nella parte in cui essa fissa retroattivamente al 6 dicembre 1990 - data di entrata in vigore del nuovo saggio degli interessi legali nella piu' elevata misura del 10% - la decorrenza del sistema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto. Inoltre, il richiamo al principio di irretroattivita' della legge, e' sufficiente all'individuazione del parametro da porre a fondamento del giudizio di costituzionalita', che, nella specie, e' costituito dall'art. 25, secondo comma, Cost., poiche' e' in tale norma che il principio stesso trova affermazione. red.: A.M.M. rev.: S.P.
In ordine alla questione di costituzionalita' dell'art. 13, terzo comma, l. n. 408 del 1990 vanno respinte le eccezioni di inammissibilita' avanzate dall'Avvocatura di Stato per la lamentata carenza di indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della disposizione voluta sottoporre al sindacato di costituzionalita' e della norma costituzionale che si assume violata. Dalla esposizione del fatto, e dall'intero contesto delle ordinanze di rimessione risulta invero in modo univoco che la censura investe la suindicata norma, nella parte in cui essa fissa retroattivamente al 6 dicembre 1990 - data di entrata in vigore del nuovo saggio degli interessi legali nella piu' elevata misura del 10% - la decorrenza del sistema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto. Inoltre, il richiamo al principio di irretroattivita' della legge, e' sufficiente all'individuazione del parametro da porre a fondamento del giudizio di costituzionalita', che, nella specie, e' costituito dall'art. 25, secondo comma, Cost., poiche' e' in tale norma che il principio stesso trova affermazione. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte