Ordinanza 385/1995 (ECLI:IT:COST:1995:385)
Massima numero 22445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22444
Titolo
ORD. 385/95 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO SULLE DONAZIONI CON RISERVA DI USUFRUTTO - BASE IMPONIBILE - NUOVO SISTEMA DI DETERMINAZIONE IN LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408 - DECORRENZA DALLA DATA (16 DICEMBRE 1990) DI ENTRATA IN VIGORE DELL'AUMENTO (DAL 5% AL 10%) DEL SAGGIO DELL'INTERESSE LEGALE - RITENUTA INCOSTITUZIONALITA' IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE - ESCLUSIONE - GARANZIA COSTITUZIONALE DI TALE PRINCIPIO SOLO RIGUARDO ALLA MATERIA PENALE - PIENA GIUSTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA SUL PIANO DELLA RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 385/95 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO SULLE DONAZIONI CON RISERVA DI USUFRUTTO - BASE IMPONIBILE - NUOVO SISTEMA DI DETERMINAZIONE IN LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408 - DECORRENZA DALLA DATA (16 DICEMBRE 1990) DI ENTRATA IN VIGORE DELL'AUMENTO (DAL 5% AL 10%) DEL SAGGIO DELL'INTERESSE LEGALE - RITENUTA INCOSTITUZIONALITA' IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE - ESCLUSIONE - GARANZIA COSTITUZIONALE DI TALE PRINCIPIO SOLO RIGUARDO ALLA MATERIA PENALE - PIENA GIUSTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA SUL PIANO DELLA RAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di irretroattivita' della legge, pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, primo comma, disp, prel. cod. civ., e' garantito, specificamente dalla Costituzione (art. 25) solo con riguardo alla materia penale, cosicche' per il legislatore l'unico limite alla possibilita' di adottare norme aventi efficacia retroattiva, e' dato - secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale - dall'esigenza che esse non si pongano in contrasto con altri valori costituzionalmente protetti e che trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. Rispetta tuttavia tale limite l'art. 13, terzo comma, l. n. 408 del 1990, denunziato in quanto fissa retroattivamente, al 6 dicembre 1990 - data di entrata in vigore del nuovo tasso degli interessi legali nella piu' elevata misura del 10% - la decorrenza del sistema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto. La norma infatti, e' conseguente all'entrata in vigore di detto nuovo tasso e l'intervento del legislatore si e' reso necessario - onde evitare distorsioni o applicazioni normative clamorosamente ingiustificate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, l. 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. nn. 313/1990, 6/1994, 153/1994 e 397/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di irretroattivita' della legge, pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, primo comma, disp, prel. cod. civ., e' garantito, specificamente dalla Costituzione (art. 25) solo con riguardo alla materia penale, cosicche' per il legislatore l'unico limite alla possibilita' di adottare norme aventi efficacia retroattiva, e' dato - secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale - dall'esigenza che esse non si pongano in contrasto con altri valori costituzionalmente protetti e che trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. Rispetta tuttavia tale limite l'art. 13, terzo comma, l. n. 408 del 1990, denunziato in quanto fissa retroattivamente, al 6 dicembre 1990 - data di entrata in vigore del nuovo tasso degli interessi legali nella piu' elevata misura del 10% - la decorrenza del sistema di determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro sulle donazioni con riserva di usufrutto. La norma infatti, e' conseguente all'entrata in vigore di detto nuovo tasso e l'intervento del legislatore si e' reso necessario - onde evitare distorsioni o applicazioni normative clamorosamente ingiustificate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, l. 29 dicembre 1990, n. 408, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - S. nn. 313/1990, 6/1994, 153/1994 e 397/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte