Ordinanza 387/1995 (ECLI:IT:COST:1995:387)
Massima numero 21733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
21734
Titolo
ORD. 387/95 A. PROFESSIONI - RAGIONIERI - SANZIONI DISCIPLINARI - AUTOMATICA RADIAZIONE DALL'ALBO A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, RISPETTO AI DOTTORI COMMERCIALISTI, NON PIU' ASSOGGETTATI A TALE SANZIONE A SEGUITO DELLA DICHIARATA INCOSTITUZIONALITA', DA PARTE DELLA CORTE, DI ALTRA DISPOSIZIONE DI LEGGE DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO - QUESTIONE SOLLEVATA DA AUTORITA' NON GIURISDIZIONALE (COLLEGIO LOCALE DEI RAGIONIERI) NON LEGITTIMATA A PROPORLA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 387/95 A. PROFESSIONI - RAGIONIERI - SANZIONI DISCIPLINARI - AUTOMATICA RADIAZIONE DALL'ALBO A SEGUITO DI CONDANNA PENALE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, RISPETTO AI DOTTORI COMMERCIALISTI, NON PIU' ASSOGGETTATI A TALE SANZIONE A SEGUITO DELLA DICHIARATA INCOSTITUZIONALITA', DA PARTE DELLA CORTE, DI ALTRA DISPOSIZIONE DI LEGGE DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO - QUESTIONE SOLLEVATA DA AUTORITA' NON GIURISDIZIONALE (COLLEGIO LOCALE DEI RAGIONIERI) NON LEGITTIMATA A PROPORLA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai Collegi locali dei ragionieri non puo' essere riconosciuta natura giurisdizionale - spettando essa solo ai Collegi o Consigli nazionali degli organi professionali - ne', conseguentemente, la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. Nella specie, quindi, la Corte non puo' prendere in esame la questione sollevata dal Collegio dei ragionieri della provincia di Livorno, in ordine alla norma di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1608 del 1953, che stabilisce la radiazione di diritto dall'Albo professionale a seguito di condanna penale. - cfr. O. n. 113/1990, S. n. 110/1967 e, in motivazione, S. n. 114/1970. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai Collegi locali dei ragionieri non puo' essere riconosciuta natura giurisdizionale - spettando essa solo ai Collegi o Consigli nazionali degli organi professionali - ne', conseguentemente, la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. Nella specie, quindi, la Corte non puo' prendere in esame la questione sollevata dal Collegio dei ragionieri della provincia di Livorno, in ordine alla norma di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1608 del 1953, che stabilisce la radiazione di diritto dall'Albo professionale a seguito di condanna penale. - cfr. O. n. 113/1990, S. n. 110/1967 e, in motivazione, S. n. 114/1970. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27