Ordinanza 387/1995 (ECLI:IT:COST:1995:387)
Massima numero 21734
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
13/07/1995; Decisione del
13/07/1995
Deposito del 25/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
21733
Titolo
ORD. 387/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INCIDENTE PROMOSSO DA AUTORITA' NON GIURISDIZIONALE - POSSIBILITA', PER LA CORTE, CUI E' PRECLUSO DI PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE SOLLEVATA, DI DICHIARARE, EX ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953, LA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA', IN ALTRO GIUDIZIO, DI ALTRA DISPOSIZIONE DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO, E DI PRENDERE IN ESAME LA EVENTUALITA' DI UNA DISAPPLICAZIONE, DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI NORME DI LEGGE PALESEMENTE ILLEGITTIME - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
ORD. 387/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INCIDENTE PROMOSSO DA AUTORITA' NON GIURISDIZIONALE - POSSIBILITA', PER LA CORTE, CUI E' PRECLUSO DI PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE SOLLEVATA, DI DICHIARARE, EX ART. 27 LEGGE N. 87 DEL 1953, LA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA', IN ALTRO GIUDIZIO, DI ALTRA DISPOSIZIONE DI CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO, E DI PRENDERE IN ESAME LA EVENTUALITA' DI UNA DISAPPLICAZIONE, DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI NORME DI LEGGE PALESEMENTE ILLEGITTIME - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
In un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale nel quale, essendo stato promosso da un'autorita' non giurisdizionale, la Corte non puo' pronunciarsi sulla questione sollevata, non puo' certo, ovviamente, neppure ritenersi consentito ad essa di dichiarare 'ex' art. 27, legge n. 87 del 1953, la illegittimita' costituzionale della norma impugnata in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita' adottata, in altro giudizio, su altra disposizione di legge, ancorche' di contenuto sostanzialmente identico a quella in oggetto. Ne', tanto meno, puo' la Corte, in questa situazione processuale, affrontare la delicata problematica giuridica concernente la possibilita' della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, della norma medesima. (Principi enunciati nella motivazione della ordinanza con cui e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata da non legittimato collegio locale dei ragionieri riguardo alla radiazione di diritto dell'albo professionale dei ragionieri a seguito di condanna penale, di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1068 del 1953, per la disparita' di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 158 del 1990, della disposizione di identico contenuto, gia' prevista per i dottori commercialisti, su cui v. la precedente massima A). red.: A.M. M. rev.: S.P.
In un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale nel quale, essendo stato promosso da un'autorita' non giurisdizionale, la Corte non puo' pronunciarsi sulla questione sollevata, non puo' certo, ovviamente, neppure ritenersi consentito ad essa di dichiarare 'ex' art. 27, legge n. 87 del 1953, la illegittimita' costituzionale della norma impugnata in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita' adottata, in altro giudizio, su altra disposizione di legge, ancorche' di contenuto sostanzialmente identico a quella in oggetto. Ne', tanto meno, puo' la Corte, in questa situazione processuale, affrontare la delicata problematica giuridica concernente la possibilita' della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, della norma medesima. (Principi enunciati nella motivazione della ordinanza con cui e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata da non legittimato collegio locale dei ragionieri riguardo alla radiazione di diritto dell'albo professionale dei ragionieri a seguito di condanna penale, di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1068 del 1953, per la disparita' di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 158 del 1990, della disposizione di identico contenuto, gia' prevista per i dottori commercialisti, su cui v. la precedente massima A). red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27