Sentenza 388/1995 (ECLI:IT:COST:1995:388)
Massima numero 22447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. N. 388/95. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - LAVORATORE DIPENDENTE PREPENSIONATO PERCHE' SOTTOPOSTO AD INTEGRAZIONE SALARIALE, CHE ABBIA GIA' CONSEGUITO IN COSTANZA DI RAPPORTI DI LAVORO LA PRESCRITTA ANZIANITA' ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA OBBLIGATORIA - POSSIBILITA' CHE, DOVENDO LA PENSIONE ESSERE LIQUIDATA SULLA BASE DEL CONCORSO DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, CORRELATA ALLA MINORE RETRIBUZIONE CORRISPOSTAGLI NELL'ULTIMO PERIODO, IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO RISULTI INFERIORE A QUELLO OTTENIBILE IN BASE ALLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, SENZA CHE AL LAVORATORE SIA CONSENTITO DI OPTARE PER IL PERIODO DI CONTRIBUZIONE PIU' FAVOREVOLE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, EGUAGLIANZA E GARANZIA PREVIDENZIALE - RICHIAMO A PRECEDENTI SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SOTTO ALTRI ASPETTI, DELLA MEDESIMA NORMA.

Testo
Riguardo alle modalita' di liquidazione delle pensioni previdenziali, va ancora una volta precisato e sottolineato che la discrezionalita' del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, incontra un limite intrinseco nella esigenza - fondata sui valori di giustizia e di equita' connaturati a principi sanciti dagli artt. 3 e 38 Cost. - che nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) sia destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione gia' consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinere'. In forza di tali principi, nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - del lavoratore dipendente prepensionato perche' sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia conseguito, in costanza di rapporto di lavoro, la prescritta anzianita' assicurativa e contributiva obbligatoria, non puo' ritenersi consentito che, dovendo assumersi a base della liquidazione la contribuzione figurativa, per effetto dell'impugnato art. 3, ottavo comma, legge 29 maggio 1982, n. 297, - che determina il periodo di retribuzione pensionabile in coincidenza con le ultime 260 settimane contributive - a causa della flessione della retribuzione verificatasi nel caso in tale periodo e oltretutto in nessun modo ascrivibile ad una autonomia di scelta dell'interessato, si abbia un depauperamento della pensione. Pertanto, in base alla stessa 'ratio decidendi' per cui il citato art. 3, ottavo comma, e' stato dichiarato illegittimo (sent. nn. 307 del 1989, 428 del 1992 e 264 del 1994) - in giudizi attinenti alla prosecuzione del rapporto assicurativo, rispettivamente, con contribuzione volontaria od obbligatoria, ai fini della pensione di vecchiaia o di anzianita' - nella parte in cui non prevedeva che la pensione da liquidarsi al lavoratore venuto a trovarsi nella suddetta situazione, non potesse comunque essere inferiore a quella che gli sarebbe spettata sulla base delle contribuzioni gia' effettuate al raggiungimento dell'eta' pensionabile, la disposizione censurata deve essere dichiarata illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., anche nella parte in cui, in relazione all'ipotesi del lavoratore sottoposto ad integrazione salariale, omette di salvaguardare la posizione da lui gia' acquisita al raggiungimento della soglia minima di pensionabilita'. Con la avvertenza che il riconoscimento - che ne consegue - della facolta' del lavoratore di optare per il periodo di contribuzione piu' favorevole, non potrebbe comunque sommarsi ad altri eventuali vantaggi. - Cfr. S. nn. 307/1989, 428/ 1992 e 264/1994, gia' citate nel testo. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte