Sentenza 389/1995 (ECLI:IT:COST:1995:389)
Massima numero 22579
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22578


Titolo
SENT. 389/95 B. PESCA - ATTUAZIONE DI REGOLAMENTO COMUNITARIO - DELIBERA C.I.P.E. 13 APRILE 1994 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 1994-99 - STRUMENTO FINANZIARIO DI ORIENTAMENTO DELLA PESCA (S.F.O.P.) - DESIGNAZIONE AUTORITA' COMPETENTE PER LA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI - MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE - INTESA PREVENTIVA CON LA REGIONE - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DELLA REGIONE SARDEGNA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE ESCLUSIVE REGIONALI IN MATERIA DI PESCA - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO SENZA LA PREVIA INTESA CON LA REGIONE SARDEGNA - ANNULLAMENTO PARZIALE DEL PROVVEDIMENTO DENUNZIATO.

Testo
Non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, senza la preventiva intesa con la regione Sardegna, predisporre ed attuare, con riferimento al territorio della regione stessa, i programmi operativi e le altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari in relazione allo strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.). Pertanto, la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994, recante la proposta italiana al documento unico di programmazione 1994-99, elaborato ai sensi del regolamento C.E.E. 20 luglio 1993, n. 93/2080, di elaborazione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (S.F.O.P.), dove, tra l'altro, si designa il Ministero delle risorse agricole quale autorita' nazionale competente per la predisposizione e l'attuazione dei programmi operativi e delle altre forme di intervento previste dai regolamenti comunitari nel settore (salvo che per l'acquacoltura in acqua dolce), e' lesiva delle competenze esclusive spettanti alla regione Sardegna in materia di pesca (ai sensi degli artt. 3, lett. i), e 6 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione), e va di conseguenza annullata limitatamente alla parte in cui non prevede la previa intesa con detta regione ai fini della predisposizione e della attuazione nel territorio regionale dei programmi operativi e degli altri interventi in questione. Ed invero, le esigenze unitarie cui deve essere improntata la disciplina del settore e l'interesse nazionale connesso alla materia degli interventi strutturali in tale comparto, giustificano l'attribuzione agli organi centrali dello Stato anche dei programmi operativi collegati al documento unico di programma SFOP, ma non possono eliminare la presenza regionale dai processi di elaborazione e di attuazione di tali programmi, quando gli stessi incidano su una competenza di natura primaria, quale quella spettante in materia di pesca alla regione Sardegna. Ne consegue che la designazione dell'autorita' centrale deve trovare il giusto contemperamento nella partecipazione della regione alla elaborazione ed attuazione, secondo criteri ispirati al principio di leale collaborazione, dei programmi in questione; partecipazione che, trattandosi di competenza di carattere primario, deve assumere la forma dell'intesa con la regione stessa. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 6

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1950  n. 327  art. 6  

decreto del Presidente della Repubblica  19/05/1950  n. 327  art. 7  

decreto del Presidente della Repubblica  24/11/1965  n. 1627  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  22/08/1972  n. 669  art. 1