Sentenza 390/1995 (ECLI:IT:COST:1995:390)
Massima numero 22464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Titolo
SENT. 390/95 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI DURATA - MODIFICA SFAVOREVOLE CON EFFETTI SU DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI - LEGITTIMITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA, OLTRE CHE DELLA IRRETROATTIVITA' IN MATERIA PENALE - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLA SICUREZZA GIURIDICA.
SENT. 390/95 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI DURATA - MODIFICA SFAVOREVOLE CON EFFETTI SU DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI - LEGITTIMITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA, OLTRE CHE DELLA IRRETROATTIVITA' IN MATERIA PENALE - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLA SICUREZZA GIURIDICA.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, nel nostro sistema costituzionale non e' affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative, in senso sfavorevole per i beneficiari, della disciplina di rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall' art. 25, secondo comma, Cost.). Unica condizione essenziale e' che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. - Cfr., in relazione a questioni in materia pensionistica, S. nn. 573/1990, 822/1988 e 349/1985. red.: S. P.
Come la Corte ha gia' avuto occasione di affermare, nel nostro sistema costituzionale non e' affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative, in senso sfavorevole per i beneficiari, della disciplina di rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall' art. 25, secondo comma, Cost.). Unica condizione essenziale e' che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. - Cfr., in relazione a questioni in materia pensionistica, S. nn. 573/1990, 822/1988 e 349/1985. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte