Sentenza 390/1995 (ECLI:IT:COST:1995:390)
Massima numero 22465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22464  22470


Titolo
SENT. 390/95 B. PENSIONI - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DOTTORI COMMERCIALISTI - REQUISITI MINIMI DI ETA' E DI CONTRIBUZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - ELEVAZIONE DA 25 A 30, PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA SESSANTACINQUENNI, E DA 20 A 25, PER I SETTANTENNI, DEGLI ANNI DI CONTRIBUZIONE RICHIESTI - LAMENTATA INCIDENZA IN SENSO PEGGIORATIVO SULLE ASPETTATIVE DEGLI ISCRITTI CHE SECONDO LA NORMATIVA PREVIGENTE, E NON PIU' SECONDO LA NUOVA, AVREBBERO MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI TUTELA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA NEL PASSAGGIO DEI SISTEMI DI PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI DALLA FASE DELLA MUTUALITA' A QUELLA DELLA SOLIDARIETA' E NELLE ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLA CASSA DI PREVIDENZA - ATTENUAZIONE DELL'ONEROSITA' DEL NUOVO REGIME ATTRAVERSO LA PREVISIONE DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA ED ALTRE APPOSITE MISURE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non puo' dirsi che il piu' rigoroso regime adottato, dall'art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, riguardo ai requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con la elevazione del minimo di anni di contribuzione effettiva richiesti (da 25 a 30 e, da 20 a 25, per coloro che abbiano compiuto almeno 65 e, rispettivamente, 70 anni di eta') dia luogo, per la sua incidenza peggiorativa su situazioni sostanziali di aspettativa di diritto fondate sulla normativa originariamente stabilita dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, ad un regolamento irrazionale tale da frustrare, in contrasto con l'art. 3 Cost., l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. La disposizione impugnata trova infatti giustificazione - nel quadro della piu' generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, attraverso il passaggio dalla fase della mutualita' a quella della solidarieta', - nell'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della cassa di previdenza, ed ovviare cosi' alla possibile insorgenza di notevoli difficolta' finanziarie pregiudizievoli per l'attuazione delle stesse finalita' previdenziali. Neppure e' configurabile una lesione dell'art. 38 Cost., per il rispetto del quale e' sufficiente che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali, le quali, peraltro, nella fattispecie, appaiono sufficientemente garantite, oltre che dalla graduale disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 28, commi 1, 2 e 3, della stessa legge n. 21 del 1986 e 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45, dalla facolta' - riconosciuta a sua volta dall'art. 21 della legge n. 21 del 1986 agli iscritti alla Cassa di previdenza, le cui aspettativa, maturate durante l' 'iter' di formazione del diritto al trattamento di vecchiaia, pur non risultando soddisfatti i minimi contributivi stabiliti dalla nuova normativa, avevano raggiunto un elevato livello - di attendere il maturare di tali requisiti, salvo a richiedere la restituzione dei contributi versati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 21). - V. la precedente massima A. Riguardo alle implicazioni della struttura di tipo solidaristico ora adottata per i sistemi pensionistici dei liberi professionisti, v. inoltre, S. nn. 88/1995 e 133/1984. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte