Sentenza 390/1995 (ECLI:IT:COST:1995:390)
Massima numero 22470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22464  22465


Titolo
SENT. 390/95 C. PENSIONI - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DOTTORI COMMERCIALISTI - REQUISITI MINIMI DI ETA' E DI CONTRIBUZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - ELEVAZIONE DA 25 A 30, PER GLI ISCRITTI ALLA CASSA SESSANTACINQUENNI, E DA 20 A 25, PER I SETTANTENNI, DEGLI ANNI DI EFFETTIVA CONTRIBUZIONE RICHIESTI - DISCIPLINA TRANSITORIA - INAPPLICABILITA' DEI NUOVI LIMITI AGLI ISCRITTI ALLA CASSA CHE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA CITATA LEGGE AVESSERO COMPIUTO, RISPETTIVAMENTE, I 65 E I 70 ANNI DI ETA' - MANCATA ESTENSIONE DELLA NORMA TRANSITORIA AGLI ISCRITTI ALLA CASSA RIMASTI FUORI DA TALE PREVISIONI - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' ED UGUAGLIANZA E DI TUTELA PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - GIUSTIFICATA LIMITAZIONE DEL BENEFICIO ALLE IPOTESI IN CUI, SECONDO LE VALUTAZIONI DEL LEGISLATORE, LE ASPETTATIVE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA AVESSERO RAGGIUNTO UN ELEVATO LIVELLO DI CONSOLIDAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' da escludersi che la disciplina transitoria adottata dall'art. 26, commi 1, 2 e 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 - come integrati e interpretati dall'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45 - in virtu' della quale i nuovi piu' onerosi requisiti di concedibilita' della pensione di vecchiaia fissati per gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, dall'art. 2, comma 1, della stessa legge n. 21 del 1986 - attraverso la elevazione, dei minimi di anni di effettiva contribuzione prescritti, da 25 a 30, per coloro che abbiano compiuto i 65 anni anni di eta', e rispettivamente, da 20 a 25 per coloro che ne abbiano compiuti 70 - non si applicano a coloro che abbiano compiuto rispettivamente, i 65 o i 70 anni di eta' prima dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, vulneri i principi costituzionali della razionalita' e della eguaglianza, e della tutela previdenziale. Tale previsione normativa appare infatti adeguata al prefisso scopo di consentire che il nuovo regime istituito si coordinasse al precedente in modo da evitare la vanificazione di aspettative gia' legittimamente createsi, ed, insieme, irragionevoli disparita' di trattamento tra assicurati. Che' se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo (il quale, essendo nato il 6 giugno del 1922, risulta aver compiuto i 65 anni di eta' dopo l'entrata in vigore della legge n. 21 del 1986, senza che a quella data fosse maturato il requisito dei 25 anni di iscrizione e contribuzione, e maturato i 20 anni di iscrizione e contribuzione solo alla fine del 1991 nell'imminenza del compimento dei 70 anni di eta') sono rimasti fuori anche dalla norma transitoria, cio' e' avvenuto - a parte la evidente disomogeneita' delle posizioni poste a confronto - perche' le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento cosi' elevato da creare quell'affidamento, nella conservazione della precedente normativa, necessario per poter ritenere costituzionalmente imposta - secondo i principi enunciati in materia della Corte - la estensione della impugnata norma transitoria all'ipotesi in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, 2 e 3, legge 29 gennaio 1986, n. 21, e 9, legge 5 marzo 1990, n. 45). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte