Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Nozione - Necessità, riservata allo Stato, di bilanciare interessi pubblici tra loro interferenti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina della Regione Piemonte relativa a procedure di affidamento, che prevede, fino al 31 dicembre 2020 e per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di introdurre criteri premiali di valutazione delle offerte). (Classif. 216038).
La nozione di «concorrenza» di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa seconda accezione, attraverso la tutela della concorrenza, vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi. (Precedenti: S. 137/2018 - mass. 41385; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 291/2012 - mass. 36788; S. 200/2012 - mass. 36547; S. 45/2010 - mass. 34421; S. 401/2007 - mass. 31871).
La disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento, sicché tali discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza (in particolare: "per il mercato"), di esclusiva competenza del legislatore statale, costituendo esse uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42292; S. 28/2014 - mass. 37661; S. 2/2014 - mass. 37587; S. 259/2013 - mass. 37426; S. 339/2011 - mass. 36016; S. 186/2010 - mass. 34685; S. 1/2008 - mass. 32063; S. 401/2007 - mass. 31871).
Solo allo Stato spetta la facoltà di adottare, in esito al bilanciamento tra l'interesse alla concorrenza e altri interessi pubblici e nell'ambito di una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale, eccezionali restrizioni al libero accesso degli operatori economici al mercato, che, ove disposte da differenti normative regionali, sarebbero suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. (S. 283/2009 - mass. 34040).
Allo Stato, spetta, in generale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, definire il punto di equilibrio tra essa e la tutela di altri interessi pubblici con esso interferenti (come, ad esempio, la possibilità di introdurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione delle offerte per far fronte alle ineludibili esigenze sorte dall'emergenza sanitaria da COVID-19). (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42163; S. 30/2016 - mass. 38728).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost., l'art. 75 della legge reg. Piemonte n. 15 del 2020, che fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque fino al 31 dicembre 2020, attribuisce punteggi premiali a coloro che, nel presentare offerte nelle pubbliche gare, si impegnino a utilizzare in misura prevalente la manodopera o il personale nel territorio regionale. La disposizione impugnata dal Governo è idonea a produrre effetti diretti sull'esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici in ordine alla partecipazione alle stesse, incidendo in questo modo sulla concorrenzialità nel mercato, anche in contrasto con l'esigenza di assicurare procedure di evidenza pubblica uniformi su tutto il territorio nazionale, in modo che siano rispettati i principi di libera concorrenza e di non discriminazione).