Sentenza 391/1995 (ECLI:IT:COST:1995:391)
Massima numero 22480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22481  22482


Titolo
SENT. 391/95 A. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - NUOVA DISCIPLINA TRANSITORIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DELLE AREEE EDIFICABILI, ADOTTATA CON DECRETO-LEGGE CONVERTITO CON MODIFICHE - LAMENTATA MANCATA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELLA NECESSITA' E DELL'URGENZA PRESCRITTI DALL'ART. 77 COST. - INAPPLICABILITA', NEL CASO, DELL'INVOCATO PRECETTO, LA NORMA CONTESTATA ESSENDO STATA INTRODOTTA 'EX NOVO' DALLA LEGGE DI CONVERSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La valutazione preliminare dei presupposti della necessita' e dell'urgenza investe, secondo il disposto costituzionale, solo la fase della decretazione di urgenza esercitata dal Governo e non puo' estendersi alle norme che le Camere, in sede di conversione del decreto-legge, possono avere introdotto come disciplina "aggiunta" a quella dello stesso decreto. Pertanto, il fatto che l'impugnato art. 5 bis della l. 8 agosto 1992, n. 359 (di conv. del d.l. 11 luglio 1992, n. 333) - recante "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica" - sia stato introdotto dal Parlamento nel corso dell'esame di un disegno di legge di conversione rende del tutto non pertinente il richiamo all'art. 77 Cost. ed ai requisiti ivi contemplati in relazione ai decreti-legge. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 77 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.l. 11 luglio 1992, n. 333). - V. massime B e C. red.: G.L. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte