Sentenza 393/1995 (ECLI:IT:COST:1995:393)
Massima numero 21698
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 393/95. REGIONE SICILIA - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - CONTRIBUTI FINANZIARI STRAORDINARI ALLE DITTE DI TRASPORTO "STAT" E "CAMARDA E DRAGO" S.N.C., IN RELAZIONE AGLI ATTENTATI DI NATURA MAFIOSA DALLE STESSE SUBITI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE, NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA', DELLA LEGGE REGIONALE CONTENENTE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 393/95. REGIONE SICILIA - FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - CONTRIBUTI FINANZIARI STRAORDINARI ALLE DITTE DI TRASPORTO "STAT" E "CAMARDA E DRAGO" S.N.C., IN RELAZIONE AGLI ATTENTATI DI NATURA MAFIOSA DALLE STESSE SUBITI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE, NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA', DELLA LEGGE REGIONALE CONTENENTE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
In ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, relativamente agli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale, approvata in data 7 aprile 1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, tali norme, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico ne' sono in grado di produrne, poiche' la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e' coeva a quella della successiva legge regionale del 29 maggio 1995, n. 48, che ne ha disposto l'abrogazione. - Giurisprudenza conforme in tema di cessazione di materia del contendere. Da ultimo, v. S. n. 64/1995. red.: A.M. M. rev.: S.P.
In ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, relativamente agli artt. 1 e 2 della delibera legislativa regionale, approvata in data 7 aprile 1995, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, tali norme, sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento giuridico ne' sono in grado di produrne, poiche' la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e' coeva a quella della successiva legge regionale del 29 maggio 1995, n. 48, che ne ha disposto l'abrogazione. - Giurisprudenza conforme in tema di cessazione di materia del contendere. Da ultimo, v. S. n. 64/1995. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte