Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: norma della Regione autonoma Valle d'Aosta che ha istituito un'indennità una tantum in favore del personale dell'Azienda USL e convenzionato che abbia prestato attività lavorativa in strutture o servizi operanti in forma diretta o indiretta nel periodo marzo/maggio 2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19). (Classif. 111012).
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti: O. 85/2021 - mass. 43861; O. 43/2021 - mass. 43679).
(Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale -promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l, e terzo, Cost. - dell'art. 15 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che ha istituito un'indennità una tantum in favore del personale dell'Azienda USL e convenzionato che abbia prestato attività lavorativa in strutture o servizi operanti in forma diretta o indiretta nel periodo marzo/maggio 2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19).