Ordinanza 402/1995 (ECLI:IT:COST:1995:402)
Massima numero 21581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 402/95. REGIONE EMILIA ROMAGNA - INQUINAMENTO - SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - FISSAZIONE DI LIMITI DI ACCETTABILITA' PIU' ELEVATI (E QUINDI PIU' PERMISSIVI) RISPETTO A QUELLI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE - PREVISIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER LA LORO VIOLAZIONE, CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELLA FATTISPECIE DALL'AMBITO DI QUELLE PENALMENTE RILEVANTI PER LA LEGGE STATALE - ASSERITA LESIONE DEI LIMITI POSTI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - MODIFICA, CON 'IUS SUPERVENIENS', DELLE NORME DI LEGGE STATALE CHE SI ASSUMONO VIOLATE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'.

Testo
Restituzione degli atti ai giudici 'a quibus' per il riesame della rilevanza della questione sollevata, alla luce della normativa intervenuta successivamente alle ordinanze di rimessione, di cui al d.l. 15 novembre 1993, n. 454, reiterato con i dd.ll. 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e 17 marzo 1995, n. 79, il quale ultimo, convertito in l. n. 172 del 1995, a modifica della legge statale n. 319 del 1976, che si assume violata da parte delle norme regionali impugnate, ne ha in particolare sostituito gli artt. 14, secondo comma, e 21, terzo comma, con gli artt. 1 e 3. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte