Ordinanza 404/1995 (ECLI:IT:COST:1995:404)
Massima numero 22488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 26/07/1995; Pubblicazione in G. U. 16/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 404/95. PROCESSO PENALE - GIUDICE - ASTENSIONE - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: G.I.P.) OVE QUESTI E IL P.M., LEGATI DAL RAPPORTO DI CONIUGIO, SIANO INVESTITI DELLE RISPETTIVE FUNZIONI, IN ORDINE A UNO STESSO FATTO, IN PROCEDIMENTI DIVERSI - CONSEGUENTE DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLE INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' E PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - DEDOTTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO LEGATO AD UNA NOZIONE MERAMENTE FORMALISTICA DI "PROCEDIMENTO" - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 404/95. PROCESSO PENALE - GIUDICE - ASTENSIONE - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: G.I.P.) OVE QUESTI E IL P.M., LEGATI DAL RAPPORTO DI CONIUGIO, SIANO INVESTITI DELLE RISPETTIVE FUNZIONI, IN ORDINE A UNO STESSO FATTO, IN PROCEDIMENTI DIVERSI - CONSEGUENTE DEDOTTA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLE INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' E PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - DEDOTTA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO LEGATO AD UNA NOZIONE MERAMENTE FORMALISTICA DI "PROCEDIMENTO" - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' in contrasto con la lettera e la stessa 'ratio' ispiratrice dell'art. 36, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. - che nel prevedere, fra l'altro, che il giudice il cui coniuge abbia svolto funzioni di pubblico ministero, ha, per incompatibilita', l'obbligo di astenersi, e' diretta a garantire la serenita' e l'imparzialita' del giudizio ogniqualvolta il rapporto di coniugio possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto - ritenere che il giudice non sia tenuto ad astenersi quando il fatto in questione sia stato esaminato dal pubblico ministero in un diverso procedimento, cosi' come e' avvenuto nel caso di specie, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalita' di iscrizione della 'notitia criminis'. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' mosse dal giudice 'a quo', in base a tale interpretazione - legata ad una nozione meramente formalistica di "procedimento" - alla norma suddetta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 36, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.). red.: G. C. rev.: S. P.
E' in contrasto con la lettera e la stessa 'ratio' ispiratrice dell'art. 36, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. - che nel prevedere, fra l'altro, che il giudice il cui coniuge abbia svolto funzioni di pubblico ministero, ha, per incompatibilita', l'obbligo di astenersi, e' diretta a garantire la serenita' e l'imparzialita' del giudizio ogniqualvolta il rapporto di coniugio possa condizionare la valutazione processuale del medesimo fatto - ritenere che il giudice non sia tenuto ad astenersi quando il fatto in questione sia stato esaminato dal pubblico ministero in un diverso procedimento, cosi' come e' avvenuto nel caso di specie, soltanto a causa, peraltro, di una anomala modalita' di iscrizione della 'notitia criminis'. Vanno quindi respinte le censure di incostituzionalita' mosse dal giudice 'a quo', in base a tale interpretazione - legata ad una nozione meramente formalistica di "procedimento" - alla norma suddetta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 36, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.). red.: G. C. rev.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte