Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 66, LEGGE N. 537 DEL 1993 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA - QUALIFICAZIONE COME NORME DI INDIRIZZO PER LE REGIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - INIDONEITA' A PRODURRE GLI EFFETTI LESIVI LAMENTATI - ATTRIBUZIONE A TUTTE INDISTINTAMENTE LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DELLA NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - ESCLUSIONE - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - AUTOQUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 66, LEGGE N. 537 DEL 1993 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA - QUALIFICAZIONE COME NORME DI INDIRIZZO PER LE REGIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - INIDONEITA' A PRODURRE GLI EFFETTI LESIVI LAMENTATI - ATTRIBUZIONE A TUTTE INDISTINTAMENTE LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DELLA NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - ESCLUSIONE - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - AUTOQUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), secondo cui le disposizioni in materia di rapporti di lavoro contenute nella legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. Invero, considerato anche che la norma e' stata riprodotta ed assorbita nell'art. 22, comma 37, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale peraltro consente anche alle regioni di avvalersi della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto, la norma impugnata non e' idonea a produrre gli effetti lesivi lamentati, in quanto, nel definire le disposizioni in questione come norme di indirizzo, non e' atta di per se' a conferire a dette norme carattere vincolante per le regioni. Pertanto le disposizioni dell'art. 3 richiamate assumono carattere vincolante per il Friuli-Venezia Giulia soltanto quando siano concretamente riconducibili alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, alla stregua di criteri che, al di la' delle autoqualificazioni, abbiano riguardo: a) alla profonda innovativita' del contenuto normativo, tenuto conto anche delle motivazioni e delle finalita' perseguite dal legislatore; b) all'incidenza su settori di essenziale importanza per la vita della comunita' intera; c) alla caratterizzazione come norme-principio o disciplina di istituti giuridici che rispondano ad un interesse unitario. - V. anche le successive massime B ed N, nonche' le S. nn. 296/1993, 1033/1988. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), secondo cui le disposizioni in materia di rapporti di lavoro contenute nella legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa. Invero, considerato anche che la norma e' stata riprodotta ed assorbita nell'art. 22, comma 37, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale peraltro consente anche alle regioni di avvalersi della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto, la norma impugnata non e' idonea a produrre gli effetti lesivi lamentati, in quanto, nel definire le disposizioni in questione come norme di indirizzo, non e' atta di per se' a conferire a dette norme carattere vincolante per le regioni. Pertanto le disposizioni dell'art. 3 richiamate assumono carattere vincolante per il Friuli-Venezia Giulia soltanto quando siano concretamente riconducibili alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, alla stregua di criteri che, al di la' delle autoqualificazioni, abbiano riguardo: a) alla profonda innovativita' del contenuto normativo, tenuto conto anche delle motivazioni e delle finalita' perseguite dal legislatore; b) all'incidenza su settori di essenziale importanza per la vita della comunita' intera; c) alla caratterizzazione come norme-principio o disciplina di istituti giuridici che rispondano ad un interesse unitario. - V. anche le successive massime B ed N, nonche' le S. nn. 296/1993, 1033/1988. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte