Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22583  22585  22586  22587  22588  22589  22590  22591  22592  22593  22594  22595


Titolo
SENT. 406/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 66, LEGGE N. 537 DEL 1993 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA - QUALIFICAZIONE COME NORME DI INDIRIZZO PER LE REGIONI - PRETESA CONSEGUENZA DI AUTOMATICA QUALIFICAZIONE DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI COME NORME IMMEDIATAMENTE VINCOLANTI PER LE REGIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117, 118 E 123 COST. - ESCLUSIONE DELLA INTERPRETAZIONE PROPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata dalla regione Veneto sotto il profilo che la norma impugnata, prevedendo che soltanto le disposizioni in materia di rapporti di lavoro contenute nella legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, con cio' comporterebbe, implicitamente ed automaticamente, la qualificazione di tutte le altre disposizioni della legge stessa come norme immediatamente vincolanti per le regioni stesse. Trattasi, invero, di interpretazione troppo drastica ed esorbitante, che non puo' essere condivisa. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte