Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22583  22584  22586  22587  22588  22589  22590  22591  22592  22593  22594  22595


Titolo
SENT. 406/95 C. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 5, LEGGE N. 537 DEL 1993 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - CARICHI DI LAVORO - VERIFICA BIENNALE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma quinto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce che le pubbliche amministrazioni, incluse le regioni, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale alla verifica dei carichi di lavoro, sollevata sotto il profilo che essa obbligherebbe le regioni a verifiche preordinate ad inammissibili controlli di merito, realizzando una non consentita intromissione nella organizzazione degli uffici regionali. Invero, la norma impugnata detta una disciplina generale, volta ad obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione dei pubblici apparati (come confermato dall'art. 22, co. 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale finalizza detta verifica alla ridefinizione delle dotazioni organiche ed alla semplificazione e riduzione delle procedure), ed ha pertanto valore di norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le regioni a statuto speciale, non potendosi escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle concernenti i principi fondamentali della riforma, purche' legate a queste ultime da un rapporto di coessenzialita' o di necessaria integrazione. - V. anche la successiva massima D. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte