Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22583  22584  22585  22587  22588  22589  22590  22591  22592  22593  22594  22595


Titolo
SENT. 406/95 D. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 5, LEGGE N. 537 DEL 1993 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - CARICHI DI LAVORO - VERIFICA BIENNALE - METODOLOGIE UTILIZZATE - CONGRUITA' - VERIFICA - ASSEGNAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma quinto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui affida al Dipartimento della funzione pubblica la verifica della congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro da parte delle regioni. Tale normativa, infatti, si traduce sostanzialmente in una anomala forma di controllo sull'attivita' delle regioni, come e' confermato dal successivo art. 22, co. 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, a partire dall'1 gennaio 1995, esclude le regioni da tale verifica di congruita'. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte