Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 E. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 6 E 8, LEGGE N. 537 DEL 1993 - DOTAZIONI ORGANICHE - PROVVISORIA RIDETERMINAZIONE - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI - NUOVE ASSUNZIONI E PROCEDURE DI MOBILITA' - POSSIBILITA' SOLO ENTRO DETERMINATI LIMITI PERCENTUALI - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - NATURA TRANSITORIA DI TALI VINCOLI - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/95 E. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 6 E 8, LEGGE N. 537 DEL 1993 - DOTAZIONI ORGANICHE - PROVVISORIA RIDETERMINAZIONE - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI - NUOVE ASSUNZIONI E PROCEDURE DI MOBILITA' - POSSIBILITA' SOLO ENTRO DETERMINATI LIMITI PERCENTUALI - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - NATURA TRANSITORIA DI TALI VINCOLI - GIUSTIFICAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi sesto ed ottavo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che rispettivamente rideterminano provvisoriamente le dotazioni organiche della pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, in misura pari ai posti coperti o in via di copertura al 31 agosto 1993, ed abilitano le stesse amministrazioni a coprire solo entro determinate percentuali, con misure di mobilita' e con nuove assunzioni, i posti disponibili per cessazioni. Si tratta, infatti, di vincoli transitori, in vista di un generale riassetto sulla base di effettive esigenze di lavoro, tendenti a valorizzare l'istituto della mobilita', giustificati dai fini stessi della riforma dell'impiego pubblico, basata proprio sulla riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati e sul controllo della spesa connessa al personale, nonche' sull'interesse nazionale alla sua riuscita. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi sesto ed ottavo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che rispettivamente rideterminano provvisoriamente le dotazioni organiche della pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, in misura pari ai posti coperti o in via di copertura al 31 agosto 1993, ed abilitano le stesse amministrazioni a coprire solo entro determinate percentuali, con misure di mobilita' e con nuove assunzioni, i posti disponibili per cessazioni. Si tratta, infatti, di vincoli transitori, in vista di un generale riassetto sulla base di effettive esigenze di lavoro, tendenti a valorizzare l'istituto della mobilita', giustificati dai fini stessi della riforma dell'impiego pubblico, basata proprio sulla riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati e sul controllo della spesa connessa al personale, nonche' sull'interesse nazionale alla sua riuscita. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte