Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 F. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 19, LEGGE N. 537 DEL 1993 - PIANTA ORGANICA - VINCOLO DI TETTO COMPLESSIVO MASSIMO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - REALE PORTATA DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/95 F. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 19, LEGGE N. 537 DEL 1993 - PIANTA ORGANICA - VINCOLO DI TETTO COMPLESSIVO MASSIMO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - REALE PORTATA DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), poi modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18, in tema di vincoli di dotazione di personale, si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio. La norma impugnata, infatti, non lede le competenze regionali, perche' non mira a bloccare la spesa storica al livello esistente al 31 agosto 1993, ma piuttosto ad introdurre elementi di elasticita' nella disciplina limitativa stabilita nei commi precedenti in materia di pubblico impiego, vincolando la regione al solo rispetto del livello di spesa. La sua finalita' precipua, quindi, non e' quella di imporre alle regioni il blocco della spese, ma quella di consentire, a parita' di spesa globale, modifiche degli assetti interni degli organici e dei ruoli, tali da lasciare nel contempo immutata la somma dei medesimi. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), poi modificato dall'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito nella legge 28 ottobre 1994, n. 596, secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 5 a 18, in tema di vincoli di dotazione di personale, si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio. La norma impugnata, infatti, non lede le competenze regionali, perche' non mira a bloccare la spesa storica al livello esistente al 31 agosto 1993, ma piuttosto ad introdurre elementi di elasticita' nella disciplina limitativa stabilita nei commi precedenti in materia di pubblico impiego, vincolando la regione al solo rispetto del livello di spesa. La sua finalita' precipua, quindi, non e' quella di imporre alle regioni il blocco della spese, ma quella di consentire, a parita' di spesa globale, modifiche degli assetti interni degli organici e dei ruoli, tali da lasciare nel contempo immutata la somma dei medesimi. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte