Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22583  22584  22585  22586  22587  22588  22590  22591  22592  22593  22594  22595


Titolo
SENT. 406/95 G. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 23, LEGGE N. 537 DEL 1993 - RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONI SUPERIORI A TRE MESI - DIVIETO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che vieta di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. Si tratta, infatti, di una norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le regioni a statuto speciale, in quanto pone una regola generale nella riorganizzazione della pubblica amministrazione, diretta alla prevenzione di fenomeni anomali quali il precariato, cosi' contribuendo al buon andamento della amministrazione, che presuppone anche la stabilita' dei rapporti di lavoro. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte