Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 G. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 23, LEGGE N. 537 DEL 1993 - RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONI SUPERIORI A TRE MESI - DIVIETO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/95 G. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 23, LEGGE N. 537 DEL 1993 - RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO - PRESTAZIONI SUPERIORI A TRE MESI - DIVIETO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che vieta di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. Si tratta, infatti, di una norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le regioni a statuto speciale, in quanto pone una regola generale nella riorganizzazione della pubblica amministrazione, diretta alla prevenzione di fenomeni anomali quali il precariato, cosi' contribuendo al buon andamento della amministrazione, che presuppone anche la stabilita' dei rapporti di lavoro. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che vieta di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. Si tratta, infatti, di una norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche per le regioni a statuto speciale, in quanto pone una regola generale nella riorganizzazione della pubblica amministrazione, diretta alla prevenzione di fenomeni anomali quali il precariato, cosi' contribuendo al buon andamento della amministrazione, che presuppone anche la stabilita' dei rapporti di lavoro. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte