Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22583  22584  22585  22586  22587  22588  22589  22591  22592  22593  22594  22595


Titolo
SENT. 406/95 H. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 29, LEGGE N. 537 DEL 1993 - COLLOCAMENTI FUORI RUOLO, COMANDI E DISTACCHI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ED AL MINISTERO DEL TESORO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - OBBLIGO DI NATURA MERAMENTE INFORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che impone anche alle regioni l'obbligo di comunicare entro tre mesi al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonche' dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco. La norma impugnata, infatti, impone un semplice obbligo di comunicazione che, proprio per la sua natura meramente informativa, non lede l'autonomia regionale, inserendosi nell'esigenza di realizzare un quadro di conoscenza generale della situazione del pubblico impiego, nell'ambito degli obiettivi della riforma. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte