Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22583  22584  22585  22586  22587  22588  22589  22590  22592  22593  22594  22595


Titolo
SENT. 406/95 I. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 30, LEGGE N. 537 DEL 1993 - COMANDI E DISTACCHI - POTERE DI REVOCA - ATTRIBUZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DEL TESORO, DI PROPORRE AL MINISTERO INTERESSATO LA REVOCA - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - EFFETTIVA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - APPLICABILITA' ALLE SOLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 30, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che impone al Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, di esaminare i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza, con la conseguenza che, ove siano cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, gli stessi sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. Si tratta, infatti, di disposizione applicabile alle sole amministrazioni dello Stato, che non lede, pertanto, l'autonomia regionale. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte