Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 L. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 37, 38, 39 E 41, LEGGE N. 537 DEL 1993 - CONGEDO STRAORDINARIO - LIMITI MASSIMI TEMPORALI E TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI ANCHE A STATUTO SPECIALE - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/95 L. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 37, 38, 39 E 41, LEGGE N. 537 DEL 1993 - CONGEDO STRAORDINARIO - LIMITI MASSIMI TEMPORALI E TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI ANCHE A STATUTO SPECIALE - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, commi 37, 38, 39 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che fissano il limite massimo che il congedo straordinario puo' raggiungere nel corso dell'anno (co. 37), con esclusione dei tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (co. 38), disciplinano il trattamento economico per il periodo di congedo ordinario e straordinario (co. 39) e dispongono che tale disciplina si applichi a tutte le amministrazioni (co. 41), sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giulia sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico del personale addetto, e dalla regione Veneto sotto il profilo che tali disposizioni sarebbero di impossibile applicazione alle regioni, tenuto conto dei contratti nazionali di comparto. Le norme impugnate, infatti, si configurano come norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, in quanto mirano a ricondurre la materia a principi generali e comuni e si collocano nell'ambito degli obiettivi generali di accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni e di contenimento della spesa. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, commi 37, 38, 39 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che fissano il limite massimo che il congedo straordinario puo' raggiungere nel corso dell'anno (co. 37), con esclusione dei tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (co. 38), disciplinano il trattamento economico per il periodo di congedo ordinario e straordinario (co. 39) e dispongono che tale disciplina si applichi a tutte le amministrazioni (co. 41), sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giulia sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico del personale addetto, e dalla regione Veneto sotto il profilo che tali disposizioni sarebbero di impossibile applicazione alle regioni, tenuto conto dei contratti nazionali di comparto. Le norme impugnate, infatti, si configurano come norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, in quanto mirano a ricondurre la materia a principi generali e comuni e si collocano nell'ambito degli obiettivi generali di accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni e di contenimento della spesa. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte