Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22583  22584  22585  22586  22587  22588  22589  22590  22591  22593  22594  22595


Titolo
SENT. 406/95 L. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 37, 38, 39 E 41, LEGGE N. 537 DEL 1993 - CONGEDO STRAORDINARIO - LIMITI MASSIMI TEMPORALI E TRATTAMENTO ECONOMICO - APPLICABILITA' ALLE REGIONI ANCHE A STATUTO SPECIALE - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia ed agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, commi 37, 38, 39 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che fissano il limite massimo che il congedo straordinario puo' raggiungere nel corso dell'anno (co. 37), con esclusione dei tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (co. 38), disciplinano il trattamento economico per il periodo di congedo ordinario e straordinario (co. 39) e dispongono che tale disciplina si applichi a tutte le amministrazioni (co. 41), sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giulia sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico del personale addetto, e dalla regione Veneto sotto il profilo che tali disposizioni sarebbero di impossibile applicazione alle regioni, tenuto conto dei contratti nazionali di comparto. Le norme impugnate, infatti, si configurano come norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti anche la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale, in quanto mirano a ricondurre la materia a principi generali e comuni e si collocano nell'ambito degli obiettivi generali di accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni e di contenimento della spesa. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte