Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 M. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 47, 48 E 51, LEGGE N. 537 DEL 1993 - MOBILITA' DEL PERSONALE - DICHIARAZIONE DI ECCEDENZA DI DIPENDENTI PUBBLICI - COLLOCAZIONE IN DISPONIBILITA' O TRASFERIMENTO - ATTRIBUZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - EFFETTIVA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - APPLICABILITA' ALLE REGIONI SOLTANTO SU BASE VOLONTARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 406/95 M. IMPIEGO PUBBLICO - INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 47, 48 E 51, LEGGE N. 537 DEL 1993 - MOBILITA' DEL PERSONALE - DICHIARAZIONE DI ECCEDENZA DI DIPENDENTI PUBBLICI - COLLOCAZIONE IN DISPONIBILITA' O TRASFERIMENTO - ATTRIBUZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DENUNZIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - EFFETTIVA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - APPLICABILITA' ALLE REGIONI SOLTANTO SU BASE VOLONTARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, commi 47, 48 e 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che abilitano il Dipartimento della funzione pubblica a dichiarare l'eccedenza di dipendenti pubblici, collocandoli in disponibilita' o trasferendoli presso altre amministrazioni. Le disposizioni impugnate, infatti, per il tipo di sequenza procedimentale previsto, non dettano norme cogenti nei confronti delle regioni, come e' confermato dal successivo regolamento (art. 4 d.P.C.m. 16 settembre 1994, n. 716), che si limita a consentire alle regioni di aderire alla mobilita' a livello nazionale se decidano di effettuare al Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione dei posti disponibili ovvero dei dipendenti in esubero, previa intesa, su iniziativa regionale, in ordine al contenuto della comunicazione stessa. red.: A. Franco
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 123 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 3, commi 47, 48 e 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che abilitano il Dipartimento della funzione pubblica a dichiarare l'eccedenza di dipendenti pubblici, collocandoli in disponibilita' o trasferendoli presso altre amministrazioni. Le disposizioni impugnate, infatti, per il tipo di sequenza procedimentale previsto, non dettano norme cogenti nei confronti delle regioni, come e' confermato dal successivo regolamento (art. 4 d.P.C.m. 16 settembre 1994, n. 716), che si limita a consentire alle regioni di aderire alla mobilita' a livello nazionale se decidano di effettuare al Dipartimento della funzione pubblica la comunicazione dei posti disponibili ovvero dei dipendenti in esubero, previa intesa, su iniziativa regionale, in ordine al contenuto della comunicazione stessa. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte