Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 N. IMPIEGO PUBBLICO - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 22, CO. 37, LEGGE N. 724 DEL 1994 - DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - QUALIFICAZIONE COME NORME DI INDIRIZZO PER LE REGIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE AD ESSI ADDETTO - INIDONEITA' A PRODURRE GLI EFFETTI LESIVI LAMENTATI - ATTRIBUZIONE A TUTTE INDISTINTAMENTE LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DELLA NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO- SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/95 N. IMPIEGO PUBBLICO - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 22, CO. 37, LEGGE N. 724 DEL 1994 - DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - QUALIFICAZIONE COME NORME DI INDIRIZZO PER LE REGIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE AD ESSI ADDETTO - INIDONEITA' A PRODURRE GLI EFFETTI LESIVI LAMENTATI - ATTRIBUZIONE A TUTTE INDISTINTAMENTE LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DELLA NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO- SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 37, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa, con l'ulteriore precisazione che le regioni stesse si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto. Invero, per le medesime considerazioni valevoli per l'analoga disposizione dell'art. 3, co. 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la norma impugnata non e' idonea a produrre gli effetti lesivi lamentati, in quanto, nel definire le disposizioni in questione come norme di indirizzo, non e' atta di per se' a conferire a dette norme carattere vincolante per le regioni, e cio' proprio per la qualificazione delle norme di gestione del rapporto di lavoro come norme di indirizzo e per il riferimento all'autonomia e capacita' di spesa delle regioni, ferma restando, oltretutto, la possibilita' per queste di avvalersi della meno rigorosa disciplina delle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 37, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacita' di spesa, con l'ulteriore precisazione che le regioni stesse si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto. Invero, per le medesime considerazioni valevoli per l'analoga disposizione dell'art. 3, co. 66, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la norma impugnata non e' idonea a produrre gli effetti lesivi lamentati, in quanto, nel definire le disposizioni in questione come norme di indirizzo, non e' atta di per se' a conferire a dette norme carattere vincolante per le regioni, e cio' proprio per la qualificazione delle norme di gestione del rapporto di lavoro come norme di indirizzo e per il riferimento all'autonomia e capacita' di spesa delle regioni, ferma restando, oltretutto, la possibilita' per queste di avvalersi della meno rigorosa disciplina delle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto. - V. la precedente massima A. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte