Sentenza 406/1995 (ECLI:IT:COST:1995:406)
Massima numero 22595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 406/95 O. IMPIEGO PUBBLICO - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 25 LEGGE N. 724 DEL 1994 - INCARICHI SPECIALI - AFFIDAMENTO AL PERSONALE CESSATO ANTICIPATAMENTE DAL SERVIZIO - DIVIETO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 406/95 O. IMPIEGO PUBBLICO - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 25 LEGGE N. 724 DEL 1994 - INCARICHI SPECIALI - AFFIDAMENTO AL PERSONALE CESSATO ANTICIPATAMENTE DAL SERVIZIO - DIVIETO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA REGIONE FRIULI- VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE E DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE - CARATTERE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che vieta il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca al personale cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito per il pensionamento di vecchiaia, bensi' il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianita', salva l'esistenza degli incarichi esistenti con l'obbligo della loro comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. La disposizione impugnata, infatti, tende a garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialita' dell'azione amministrativa e, per i suoi caratteri e le sue finalita', rientra fra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, che vincolano anche la potesta' esclusiva delle regioni a statuto speciale. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 4, num. 1, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che vieta il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca al personale cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito per il pensionamento di vecchiaia, bensi' il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianita', salva l'esistenza degli incarichi esistenti con l'obbligo della loro comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. La disposizione impugnata, infatti, tende a garantire la piena ed effettiva trasparenza e la imparzialita' dell'azione amministrativa e, per i suoi caratteri e le sue finalita', rientra fra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, che vincolano anche la potesta' esclusiva delle regioni a statuto speciale. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte