Sentenza 5/2022 (ECLI:IT:COST:2022:5)
Massima numero 44459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  20/10/2021;  Decisione del  20/10/2021
Deposito del 17/01/2022; Pubblicazione in G. U. 19/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44457  44458  44460  44461  44462


Titolo
Regioni - Regioni a statuto speciale - Servizio sanitario integralmente finanziato da queste ultime - Conseguente difetto, in capo allo Stato, del titolo per dettare norme di coordinamento finanziario - Definizione dell'importo annuo del concorso agli obiettivi della finanza pubblica - Vigenza del metodo pattizio e di accordo - Conseguente non diretta applicabilità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto norme della Regione autonoma Valle d'Aosta che istituiscono indennità per il personale sanitario e assistenziale impiegato durante l'emergenza da COVID-19). (Classif. 215016).

Testo

Quando lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta da questi soggetti. (Precedenti: S. 115/2012 - mass. 36309; S. 341/2009 mass. 34224).


Per le autonomie speciali - in vigenza del metodo pattizio e di accordo tra la Regione autonoma e lo Stato, tradotto in legge statale - la definizione, per tale via, dell'importo annuo del concorso agli obiettivi della finanza pubblica rende non direttamente applicabili nel contesto regionale interessato le specifiche disposizioni statali integranti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti: S. 250/2020 - mass. 43095; S. 273/2020 - mass. 43073).


(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera l, e terzo, Cost., degli artt. 14 e 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che istituiscono, rispettivamente, indennità per il personale del servizio sanitario e per gli operatori del settore assistenziale che abbiano prestato attività lavorativa nei mesi di marzo/maggio 2020, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Provvedendo la Regione autonoma Valle d'Aosta a finanziare la propria spesa sanitaria in autonomia e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, quest'ultimo non ha titolo per dettare, con riguardo al medesimo settore di spesa pubblica, norme di coordinamento finanziario; inoltre, in ragione del regime pattizio - tradotto nell'accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 e recepito dalla legge n. 145 del 2018 - non sono direttamente applicabili le disposizioni statali costituenti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che pongono il limite complessivo delle risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio del personale. Gli interventi in oggetto, da ricondurre alla dimensione organizzativa della Regione e degli enti locali, sono espressioni delle relative competenze statutarie; è, infine, lo stesso legislatore statale ad aver previsto che i trattamenti per il personale sanitario possano divergere, per effetto della differente capacità regionale di fornire stanziamenti aggiuntivi in relazione alle proprie disponibilità). (Precedenti: S. 273/2020 - mass. 43073; S. 250/2020 - mass. 43087 e 43095; S. 241/2018 - mass. 40601).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 14  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte