Sentenza 407/1995 (ECLI:IT:COST:1995:407)
Massima numero 22491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22490  22492


Titolo
SENT. 407/95 B. REGIONE SICILIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PERSONALE DEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ISCRITTO NELL'ALBO PREVISTO DALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 1976, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, RIMASTO TOTALMENTE SENZA INCARICO - AUTORIZZAZIONE, CON LEGGE REGIONALE, PER L'ASSESSORE PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, AD UTILIZZARE TALE PERSONALE PRESSO ENTI PUBBLICI PER FINALITA' PROPRIE DI QUESTI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - GENERICITA' E INDETERMINATEZZA DELLA NORMA CENSURATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P. A. NONCHE' DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 2 della legge della Regione Sicilia approvata il 22 dicembre 1994, con cui si autorizza che, con provvedimenti dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, il personale della formazione professionale iscritto nell'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1976, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rimasto totalmente senza incarico venga utilizzato presso enti pubblici, per finalita' proprie di questi, con lo stesso trattamento giuridico ed economico acquisito nel settore di formazione, non puo' ritenersi compatibile con l'esigenza - posta, come gia' affermato dalla Corte, dal principio di buon andamento della P.A. - che nell'amministrazione siano immessi soggetti che dimostrino conveniente attitudine a svolgere le funzioni ad essi affidate. Nella sua genericita' e indeterminatezza, infatti, la norma censurata consente che il personale di cui trattasi venga inserito presso enti pubblici senza specificare se, dal punto di vista della posizione giuridica, cio' avvenga a titolo definitivo ovvero solo in via precaria, ne' sulla scorta di quali criteri di accertamento dei necessari requisiti professionali, ne' in relazione a quali esigenze degli enti di destinazione. Nemmeno chiari, poi, nella 'ratio' della disposizione, sono i presupposti e i fini della autorizzazione - anche prevista - ad utilizzare i fondi del capitolo 34109 del bilancio regionale, attinenti alla formazione professionale. Pertanto, dovendosi altresi' escludere che il citato art. 2 della legge regionale - ispirato com'e' nel suo complesso ad una visione meramente assistenziale - trovi fondamento nella competenza - peraltro solo concorrente - della Regione, ex art. 17, lett. f), dello Statuto speciale, in materia di assistenza sociale, lo stesso deve essere dichiarato illegittimo per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Con identica 'ratio decidendi', riguardo all'art. 2, legge Regione Sicilia approvata il 4 marzo 1994 (concernente l'erogazione a carico del bilancio regionale delle retribuzioni del personale di enti di formazione professionale impossibilitati a proseguire la loro attivita'), v. S. n. 437/1994. V. anche la precedente massima A. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte