Sentenza 407/1995 (ECLI:IT:COST:1995:407)
Massima numero 22492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 407/95 C. REGIONE SICILIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RIMASTO TOTALMENTE PRIVO DI INCARICO - AUTORIZZAZIONE, CON LEGGE REGIONALE, PER L'ASSESSORE PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, AD ATTUARE PER TALE PERSONALE I PROCESSI DI MOBILITA' PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA NELLE LEGGI CHE COMPORTANO SPESE, NONCHE' DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 407/95 C. REGIONE SICILIA - FORMAZIONE PROFESSIONALE - PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RIMASTO TOTALMENTE PRIVO DI INCARICO - AUTORIZZAZIONE, CON LEGGE REGIONALE, PER L'ASSESSORE PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, AD ATTUARE PER TALE PERSONALE I PROCESSI DI MOBILITA' PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELL'OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI DI COPERTURA NELLE LEGGI CHE COMPORTANO SPESE, NONCHE' DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE - SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Cost., nonche' all'art. 17, lett. f), Stat. spec. Regione Sicilia, nei confronti dell'art. 9 della legge regionale approvata il 7 aprile 1995 - e poi promulgata come legge 25 maggio 1995, n. 47 - con cui si autorizza l'Assessore per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione ad attuare i processi di mobilita' previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, ed in particolare dell'art. 27 di quest'ultimo, la sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, con altra legge in pari data (legge 25 maggio 1995, n. 48) comporta la cessazione della materia del contendere. red.: S.P.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Cost., nonche' all'art. 17, lett. f), Stat. spec. Regione Sicilia, nei confronti dell'art. 9 della legge regionale approvata il 7 aprile 1995 - e poi promulgata come legge 25 maggio 1995, n. 47 - con cui si autorizza l'Assessore per il lavoro, la previdenza, la formazione professionale e l'emigrazione ad attuare i processi di mobilita' previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, ed in particolare dell'art. 27 di quest'ultimo, la sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, con altra legge in pari data (legge 25 maggio 1995, n. 48) comporta la cessazione della materia del contendere. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 81
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte